pubblici esercizi
28 Luglio 2021
Green pass obbligatorio per gli avventori al tavolo: i dubbi sono tanti. Chi deve mostrarlo? E quando non serve effettuare la verifica? Le risposte di Fipe.
Nell’accavallarsi frenetico di informazioni, ripensamenti, proteste, soluzioni alternative, provvedimenti futuri (ma non ancora vigenti), la confusione è lecita.
Fare chiarezza è quindi importante, anche perché in caso di non ottemperanza all'obbligo le sanzioni riguarderanno tanto l'esercente quanto l'avventore.
Naturalmente (e ricordarlo non fa mai male) rimane ferma la disposizione di cui all’art. 8-bis del “Riaperture” che impone già oggi il possesso di una delle certificazioni verdi per i partecipanti alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.
Le regole sul green pass riguardano le aree bianche e -con alcune limitazioni nel numero di avventori - quelle gialle, per le aree rosse e arancioni tornano a subentrare vincoli più rigorosi, che limitano le attività all’asporto e al delivery.
Sì, in questo caso non serve la verifica del certificato che- come si legge nel nuovo art. 9 bis, comma 1, lett. a) del “Riaperture” (introdotto con l’art. 3 del D.L. n. 105/2021), è previsto e per accedere ai servizi di ristorazioni “per il consumo al tavolo al chiuso”.
Innanzitutto, i bambini sotto i 12 anni, ancora esclusi dalla campagna vaccinale. Sono anche esclusi i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Ad oggi non ci sono indicazioni per trattare in modalità digitale tali certificazioni, quindi fa fede il certificato cartaceo che attesti l’esenzione.
Ad oggi l’obbligatorietà del pass per i lavoratori addetti a servizi per cui l’obbligo è già stato esteso agli avventori (la ristorazione rientra tra questi) non è stata confermata. Tuttavia, è allo studio un decreto ad hoc per ampliare il raggio di obbligatorietà.
Inoltre – sottolinea la Fipe - allo stato attuale il datore di lavoro non può acquisire, neppure con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Pertanto, in assenza di una specifica valutazione del medico competente, il datore di lavoro in via generale non può sanzionare il lavoratore in caso di mancata vaccinazione.
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