pubblici esercizi
24 Marzo 2021
In attesa che l’Agenzia delle Entrate rilasci il modello per la domanda vediamo un aspetto tecnico che può determinare una possibile esclusione dal beneficio. Dubbi sulla platea degli aventi diritto al contributo minimo
Può sembrare facile chiedere un contributo a fondo perduto quale parziale indennizzo delle perdite subite nel 2020 a causa della pandemia. Ma non è affatto così.
Il decreto è stato varato venerdì in Cdm e adesso siamo in attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui approverà il modello per la domanda, da presentare in modalità telematica entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura. Con la domanda il richiedente attesta la sussistenza dei requisiti e opta sulla modalità di riscossione, tramite bonifico diretto oppure tramite credito d’imposta.
Fin qui, sostanzialmente, niente di nuovo. Emerge però a una lettura più approfondita delle disposizioni che è necessario al fine di fissare gli importi corretti, far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione o di prestazioni di servizi per evitare un disallineamento di periodo e quindi una variazione del fatturato. In pratica ogni operatore economico dovrà determinare la composizione del fatturato dei due periodi a confronto, tenendo conto per esempio di eventuale fatturazione differita, acconti, e tutto quello che possa appunto generare un disallineamento dei dati.
Un secondo aspetto da considerare riguarda il tetto massimo di somma erogabile a fondo perduto, ovvero 150 mila euro. Per esempio le società con un fatturato di 100 mila euro nel 2019 e che è stato azzerato nel 2020, riceveranno a conti fatti il limite massimo di contributo e meno quindi dei 166.666,67 euro teorici, se non fosse stato fissato il tetto.
Infine il decreto stabilisce anche il contributo minimo per quei soggetti che hanno avviato l’attività nel 2020 e che quindi non sono nella condizione di effettuare confronti con l’anno precedente: un minimo di 1.000 euro per persone fisiche e di 2.000 euro per soggetti diversi. Tra l’altro Il comma in esame sarebbe anche di dubbia interpretazione. Non è chiaro infatti se il contributo minino spetti anche a coloro che non hanno subito alcuna contrazione di fatturato, o addirittura che abbiano incrementato, o che non raggiungano la soglia di almeno il 30%.
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