La Commissione tributaria provinciale di Brescia ha accolto le ragioni di una società per azioni riconoscendo il diritto all’esenzione.
L’insegna di un’attività che si limita a indicare il tipo di servizio e il luogo in cui essa è svolta, e che soprattutto rientri nei limiti dimensionali previsti dalla legge è esentata dall’imposta sulla pubblicità.
È questa la ratio della sentenza n. 302/2020 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia che ha accolto le ragioni di una società che, raggiunta da un avviso di accertamento, si era opposta sostenendo invece che sussistessero i requisiti per accedere all’esenzione prevista dall’art. 17 comma 1 bis del decreto legislativo n. 507/1993.