05 Ottobre 2015

La separazione tra coniugi, quando arriva, spesso porta con se conseguenze fiscali non sempre di facile accettazione e che costringono gli ex coniugi a non interrompere del tutto i loro rapporti: parliamo degli “ alimenti”. Questi, se attribuiti con sentenza del Giudice, sono deducibili per il coniuge che li eroga e specularmente tassati in capo al coniuge percettore. Di recente la Cassazione è ritornata sull’argomento, confermando la deduzione dell’accollo delle rate del mutuo dell’ex consorte, sia dell’assegno erogato in forma periodica (non “una tantum”).
In linea generale
Per il Tuir, si deducono gli assegni corrisposti al coniuge, anche se risiede all’estero, derivanti da separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio, divorzio. La deduzione è nei termini stabiliti dalla sentenza del giudice. Mentre l’assegno “alimentare” si deduce per l’intero importo, quello “di mantenimento” si deduce per la parte spettante al coniuge, generalmente pari al 50% del totale, se non indicato diversamente dal giudice. Allo stesso modo sono deducibili le somme corrisposte a titolo di adeguamento Istat solo se la sentenza del giudice lo prevede, restando indeducibili gli adeguamenti corrisposti dal coniuge in modo del tutto volontario. Per il coniuge percipiente, gli assegni sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ed eventuali arretrati non possono essere soggetti a tassazione separata ma saranno tassati in forma ordinaria.
Recenti sentenze della Cassazione
Con la sentenza 6794 del 2 aprile 2015 la Cassazione ha confermato che sono deducibili le somme corrisposte al coniuge separato, mediante accollo delle rate di mutuo di quest’ultimo, sempre di importo non superiore all’assegno determinato dal giudice. L’accollo del mutuo è assimilabile alla corresponsione diretta dell’assegno al coniuge separato, in quanto entrambe le due modalità di pagamento non differiscono tra loro, pervengono allo stesso risultato e sono mezzi di adempimento satisfativi dell’obbligazione imposta dal giudice. Successivamente, con altra sentenza, la 9336 dell’ 8 maggio 2015, la Suprema Corte ha ribadito la non deducibilità per il coniuge pagatore dell’assegno erogato in unica soluzione anche per evitare che si renda deducibile un vero e proprio trasferimento patrimoniale!
Considerazioni
Alla luce di quanto detto, l’aspetto fiscale può avere un suo appeal nell’ambito della separazione. Accordarsi sulle modalità del pagamento dell’assegno può portare a conseguenze di sicuro interesse in base a chi si voglia attribuire il beneficio fiscale derivante dall’assegno. Difatti pagare un assegno in forma “una tantum”, può giovare al percettore che si vede accreditare esente da imposte, quello che dovrebbe incassare in n. anni. Senza considerare il beneficio psicologico di definire anche in poco tempo i rapporti con l’ex coniuge!
Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese. it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
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