pubblici esercizi
28 Settembre 2017
In una recente sentenza, la Cassazione, ribaltando il giudizio di Appello, si esprime ancora sull’accertamento analitico-induttivo, già trattato in altri articoli di questa rivista in merito al caffè.
I FATTI
Utilizzando il metodo analitico-induttivo, disciplinato dagli artt. 39, comma 1, lett. d) D.P.R n. 600/73, l’Agenzia dell’Entrate, per l’anno di imposta 2003, aveva rideterminato ad un gestore di uno stabilimento balneare, un maggior reddito di impresa di Euro 82.799,00 oltre a contestargli un irrisorio reddito dichiarato pari a Euro 7.428,00. Le motivazioni portate a sostegno dell’accertamento, furono tre:
In Appello, la C.T.R. dava ragione al contribuente sulla convinzione che lo stabilimento balneare era stato frequentato dai clienti solo nel fine settimana e ciò bastava a giustificare anche il moderato uso delle attrezzature balneari. Inoltre non riteneva fondato l’utilizzo del metodo analitico-induttivo adottato dall’Agenzia dell’Entrate in quanto non basato su elementi certi (l’accesso era avvenuto due anni dopo il periodo d’imposta in questione). Di diverso avviso, invece, la Corte di Cassazione tramite la pronuncia n. 13561/2017. La Suprema Corte non solo ha ritenuto legittimo l’utilizzo del citato metodo analitico-induttivo, ma ha anche rigettato l’ipotesi dell’utilizzo della struttura balneare solo nel fine settimana, considerando come “fatto notorio” (determinazione di un fatto principale ignoto tramite la conoscenza di elementi secondari o, anche, nozioni di comune esperienza) che le strutture balneari, soprattutto nel Riminese, siano frequentate da clienti durante tutta la settimana, in particolare in presenza di un clima favorevole come quello verificatosi nel 2003.
LE CONSEGUENZE
Per la Cassazione quindi è legittimo il ricorso all’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma inattendibile, quale quella contestata, oltre all’aggravante del comportamento antieconomico del contribuente. In tal caso i maggiori ricavi o minori costi devono evincersi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, spostando l’onere della prova sul contribuente.
Negli anni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che:
Ricordiamo la valenza di “presunzione semplice” degli studi di settore anche se dal 2017 saranno
sostituiti dai nuovi Indici di affidabilità (ISA) elaborati su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, e capaci di esprimere su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale di ciascun contribuente. Sono noti i limiti degli studi di settore che non sempre sono stati (e sono) in grado di esprimere la capacità contributiva di un soggetto. A maggior ragione nel caso di stabilimenti balneari, dove le attività fornite sono frequentemente più d’una e spesso non omogenee tra loro. Difatti, come anche evidenziato nelle Metodologie di accertamento dello Studio di settore degli stabilimenti balneari, la gestione di un “bagno” (come gergalmente vengono chiamati gli stabilimenti balneari) si compone dell’offerta di una serie servizi variegata (fornitura di solo servizio spiaggia; docce a pagamento; solo bar o con piscina e bar; bar e ristorante a gestione diretta o indiretta; con fornitura di parcheggio a gestione diretta o indiretta; intrattenimento come le discoteche; con noleggio di natanti; con fornitura di altri servizi di intrattenimento come giochi elettrici per bambini, video giochi, distributori automatici;) per cui diventa difficile la sintesi in un “numero” della capacità di reddito di attività nel loro insieme così diverse.
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