pubblici esercizi
23 Maggio 2017
Una partita a Pac Man e lo schiocco di una partita vinta al flipper sono poco più di un ricordo sbiadito di qualche nostalgico giocatore degli anni ‘80. Negli anni si è progressivamente ridotta la diffusione dei videogame ed i giochi di abilità si sono evoluti in modalità più sofisticate, accessibili da smartphone e tablet le slot hanno relegato in una angolo gli altri apparecchi da intrattenimento. Anche se con l’uscita delle slot è stato previsto l’obbligo normativo di affiancarle con un apparecchio senza vincita che però, nella maggior parte dei casi, corrisponde oggi ad una freccetta elettromeccanica.
Per quanto riguarda l’imposizione fiscale, il D.Lgs n. 60/99 ha previsto l’introduzione dell’Isi - imposta sugli intrattenimenti, in sostituzione della precedente imposta sugli spettacoli, anche per gli apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 del Tulps, lettere A (gru, pesche ecc.) e C (videogiochi classici). Gli ulteriori apparecchi meccanici ed elettromeccanici assoggettati ad Isi, sono indicati al comma 5 dell’art. 14 bis del D.P.R. 640/72 che comprende, nelle categorie da AM1 a AM6, biliardi, jukebox, calciobalilla, flipper, e altri giochi a moneta. Per tutti questi l’Isi va versata dal noleggiatore – o dall’esercente ma solo se proprietario degli apparecchi - entro il 16 marzo di ciascun anno. Ciò avviene tramite F24 Accise, in misura pari all’8% dell’imponibile forfetario (incasso medio di un apparecchio per anno) determinato con decreto ministeriale, con codice tributo 5123; per gli apparecchi installati in corso di anno il versamento è dovuto entro il 16 del mese successivo alla prima installazione (rapportato al periodo di utilizzo); ad esempio per il biliardo, che prevede un imponibile di 3.800 euro, l’Isi è pari a 304 euro. L’Iva invece deve essere liquidata in modo forfetario (regime naturale) od ordinario (con opzione valida per almeno 5 anni) ai sensi dell’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972. L’Iva a forfait va conteggiata sempre sulla base degli imponibili forfetari ai fini Isi, con aliquota dell’11% (e dunque con una riduzione del 50% rispetto all’aliquota ordinaria del 22% a titolo di detrazione forfetaria sugli acquisti), con esonero dagli obblighi contabili e dichiarativi. In caso di opzione invece, oltre all’Isi, il contribuente deve liquidare l’Iva nei modi ordinari, sulla base dei proventi effettivamente rilevati e contabilizzati nelle proprie scritture. Essendo infatti tali apparecchi estranei all’attività di raccolta di giocate e senza intervento del concessionario di rete, il rapporto tra gestore ed esercente rientra nella sfera “privatistica” delle prestazioni di servizio (come precisato anche dalla circolare 21/E del maggio 2005).
Nel modello più in uso, il gestore che installa questi giochi nei locali di terzi effettua periodicamente gli incassi ripartendo i proventi con l’esercente in base agli accordi contrattuali convenuti. Rilevando tra i suoi ricavi l’intero incasso (a differenza delle slot che prevedono l’iscrizione della sola propria quota di compensi), mentre tra i costi iscriverà l’importo corrisposto all’esercente, che emetterà fattura per la propria quota di ricavi. I rispettivi importi contabilizzati contribuiranno quindi alla determinazione del reddito di impresa ai fini del conteggio delle imposte dirette di competenza.
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