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22 Ottobre 2013Uno dei nodi chiave del nuovo Regolamento sull’etichettatura è l’attribuzione della responsabilità, da affrontare con attenzione sopratutto nelle produzioni conto terzi
Manca poco di un anno al 13 dicembre del 2014, quando sarà applicabile il nuovo Regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (Reg. CE 1169/11). Eppure è bene cominciare a interrogarsi su come modificherà le etichette in Europa: rispetto ai regolamenti precedenti introduce alcune novità.
Non è un cavillo
Tra queste, una delle più significative riguarda la responsabilità dell’etichetta, una questione spinosa soprattutto nei casi produzioni conto terzi e private label, che non era mai stata affrontata precedentemente, forse perché la pratica del co-packing non era tanto diffusa quanto oggi. E non si tratta di un cavillo: è il responsabile dell’etichettatura a rispondere nel caso di contestazioni.
Se un’azienda produce, confeziona e mette sul mercato un prodotto non ci sono dubbi sui chi sia responsabile dell’etichetta, ma difficilmente la filiera è tanto lineare.
Stando alla legge (all’articolo 8) l’operatore responsabile delle informazioni è quello con il cui nome o ragione sociale è commercializzato un prodotto o l’importatore sul mercato comunitario. In soldoni, la responsabilità dell’etichetta è di chi “ci mette la faccia”: l’insegna distributiva (per le pl), o la marca sotto il cui nome è distribuito un alimento prodotto da terzi.
Attenzione, però: questa interpretazione del concetto di responsabilità vale per la sola etichettatura. Per esempio, nel caso di frode commerciale, anche il produttore conto terzi può essere chiamato in causa.
Concretamente, in etichetta deve apparire il nome o la ragione sociale dell’operatore responsabile: non basta il marchio, serve l’indirizzo della sede societaria.
Non sempre, invece, è richiesta l’indicazione della sede dello stabilimento produttivo o di confezionamento: può essere omessa per i prodotti importati da Paesi terzi, quando la sede societaria corrisponde allo stabilimento di produzione e per i prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria o la marchiatura di identificazione.
Nel caso di terzismo, si può scegliere se riportare il nome del produttore/confezionatore o l’indirizzo completo del suo stabilimento.
Data la complessità della questione, è già ora di riflettere come strutturare le etichette nel prossimo futuro: gli alimenti prodotti a partire dalla data di applicazione della legge dovranno seguire la norma; quelli già pronti potranno essere venduti fino ad esaurimento scorte.
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A cura di Giulia Di Camillo
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