pubblici esercizi
04 Aprile 2016Da qualche mese anche chi non si occupa di finanza, con preoccupazione sta prendendo confidenza col termine “bail in” che letteralmente significa “salvataggio interno” delle banche ossia da parte di azionisti e correntisti, utilizzato in alternativa al “bail out “o salvataggio esterno” vale a dire da parte dello Stato o Entità Pubbliche. In pratica in situazioni di crisi, lo Stato non sarà più il primo ad intervenire come avvenuto dopo gli scandali tipo Lehman Brothers, evitando quindi che il default delle banche gravi da subito sulle spalle dei cittadini/contribuenti.
Come funziona? Dal 1 gennaio 2016 il “bail in” sarà operativo anche in Italia, anche se, come scrive la Banca d’Italia nel documento datato 8 luglio 2015
(https://www. bancaditalia.it/dotAsset/12fa9adf-4544-4eff-838c- 41449d6e2672.pdf ) potrà essere applicato già dal 2015 se servirà ad evitare un dissesto. Per salvare una Banca in crisi, tra i vari strumenti di risoluzione si avrà anche il “bail in” che opererà con la svalutazione delle azioni e dei crediti e loro conversione in azioni al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca. Le perdite che gli azionisti e i creditori potranno subire non saranno maggiori di quanto possono subire in caso di liquidazione ordinaria. Lo Stato, dal canto suo, potrà intervenire solo dopo che i costi della crisi saranno stati ripartiti tra gli azionisti e creditori con un “bail in” pari almeno all’8% del passivo.
Chi rischia di più? Il “bail in” si applicherà considerando la gerarchia “degli investitori”, partendo dalle categorie più rischiose e man mano che si esauriscono, si passerà alle altre, come dall’elenco che segue: - Azionisti - Detentori di altri titoli di capitale - Altri crediti subordinati - Persone fisiche e pmi con depositi oltre i 100.000 euro - Fondo di garanzia dei depositi
Strumenti esclusi Non rischiano nulla: - I depositi fino a 100.000 euro - Le passività garantite (es. covered bond) - Debiti verso fisco, dipendenti, fornitori, Enti Previdenziali - Passività da tenuta fiduciaria di beni (es. cassette di sicurezza o conti appositi).
Cosa rischia il correntista con disponibilità oltre 100.000 euro? In linea di massima i conti oltre i 100.000 euro (di privati e imprese) saranno utilizzati solo se gli strumenti meno protetti nella gerarchia fallimentare non saranno sufficienti a coprire le perdite e ripristinare il capitale. In pratica se “il buco” è di dimensioni enormi, il rischio può essere elevato! In via del tutto discrezionale tali conti potranno essere preservati, solo se il “bail in” sarà stato applicato almeno all’8% del totale delle passività.
Come proteggersi Per preservarsi da rischi si raccomanda la massima attenzione nella sottoscrizione dei prodotti. Verificare la solidità della Banca, informarsi leggendo i documenti obbligatori che la Banca deve mettere a disposizione e farsi assistere da consulenti esperti prima di sottoscrivere prodotti di cui si conosce poco. La stessa Banca d’Italia nel citato documento consiglia alla clientela al dettaglio (detta anche retail) di comprare certificati di deposito anziché obbligazioni! Inoltre, le banche stesse dovranno offrire gli strumenti di debito, diversi dai depositi, agli investitori esperti, soprattutto in caso di strumenti subordinati vale a dire che sopportano le perdite subito dopo gli azionisti.
Studio Walter Pugliese
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Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate all’indirizzo email che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
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