pubblici esercizi
05 Dicembre 2011L’art. 23, co. 31 del DL 98/2011 detta anche “Manovra Correttiva 2011” ha modificato la disciplina sulle sanzioni prevedendo, dal 6 luglio 2011, per chi regolarizza entro 15 giorni, la riduzione della sanzione ordinaria del 30% a 1/15 per ogni giorno di ritardo. Questo per tutti i contribuenti e non solo per chi presta garanzie reali o personali come previsto ante modifica. Ne consegue, in pratica, che per i primi 15 giorni dalla scadenza si applicherà la sanzione del 2% (1/15 del 30%). Questa agevolazione (detta anche “Ravvedimento Sprint”), coordinata con la norma sul ravvedimento che prevede la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo per i pagamenti entro 30 giorni, determina, per le regolarizzazioni nei primi 15 giorni dalla scadenza, una riduzione della sanzione pari a 0,2% “a giorno” per i primi 15. Per le regolarizzazione nei giorni successivi e fino al trentesimo si avrà la sanzione ordinaria del 3%, per poi passare al 3,75% negli altri casi.
Il Ravvedimento Sprint si applica anche per le violazioni commesse prima del 6 luglio, in aderenza al principio del favor rei.
Esempio: Un contribuente ha omesso di versare una ritenuta di importo pari a 1000 euro il giorno 16/9/2011. Ravvedendo dopo 4 giorni, pagherà oltre a imposta e interessi, la sanzione dell’8% (2% per 4 gg) ridotta di 1/10, ossia 8 euro.Sempre in tema di ravvedimento l’Agenzia Entrate ha ribadito che non è possibile da parte del contribuente “rateizzare” il dovuto in quanto tale modalità di regolarizzazione dilazionata non è prevista esplicitamente dalla norma.
è invece riconosciuto valido il Ravvedimento Frazionato o Parziale, comprensivo di interessi e sanzioni commisurate alla frazione di debito versata, purché il pagamento avvenga prima che sia iniziata un’attività di verifica da parte del Fisco o comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è avvenuta la violazione (es. 30/9/2011). Altrimenti il ravvedimento si considererà perfezionato solo per la parte versata entro il suddetto termine. n
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