pubblici esercizi
25 Marzo 2021
Le domande potranno essere presentate in via telematica a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio. Esito positivo sarà comunicato nell'apposita area riservata del portale.
Una vera e propria corsa contro il tempo quella compiuta dall’Agenzia delle Entrate che ha reso disponibile, a meno di 24 ore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sia il modello sia le istruzioni per chiedere in forma telematica il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni.
I beneficiari possono avviare la richiesta già dal 30 marzo, primo dei 60 giorni di tempo per effettuare la richiesta. Il termine ultimo valido è il 28 maggio. Ci si può naturalmente avvalere di intermediari (già delegati per il cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche) e si può accedere alla procedura tramite le credenziali Spid (sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns oppure Entratel.
Il primo feedback, dopo le opportune verifiche, è la ricevuta rilasciata dal sistema dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha avanzato l’istanza. Solo successivamente, in caso di esito positivo, sempre l’Agenzia comunicherà nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o, alternativamente, il riconoscimento del credito d’imposta da usare in compensazione.
CHI PUÒ CHIEDERE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il contributo può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell'anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo o abbiano attivato la partita Iva successivamente. Il secondo requisito da soddisfare è che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro. È garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per soggetti diversi. L'importo massimo del contributo è di 150.000 euro.
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