bevande
14 Agosto 2020
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto il Dpcm 7 agosto 2020 che, salvo qualche novità, proroga fino al prossimo 7 settembre le misure minime di contenimento dell’emergenza epidemiologica già in vigore. Lo comunica la Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi.
Con riferimento ai pubblici esercizi rimane fermo il regime previgente, secondo cui, previo accertamento da parte delle Regioni e delle Province autonome della compatibilità di tali attività con la situazione epidemiologica dei relativi territori, restano consentite le attività dei servizi di ristorazione e degli stabilimenti balneari, da esercitare nel rispetto delle misure di prevenzione stabilite con i relativi protocolli o linee guida.
Restano, altresì, consentite le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, condizionate all’adozione di linee guida o protocolli finalizzati a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Fatta salva la possibilità per le Regioni di disporre in senso contrario, restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso.
A partire dal 1° settembre 2020, invece, saranno consentite le manifestazioni fieristiche (i cui preparativi possono svolgersi già dalla giornata odierna), ferma restando la necessità di adottare misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
Al testo sono allegate anche le linee guida per la ripresa delle attività economiche della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, parzialmente modificate in data 6 agosto 2020: tra le modifiche di maggior rilievo per il settore dei pubblici esercizi figura la possibilità di consentire agli utenti dei servizi di ristorazione il gioco delle carte.
Il nuovo Dpcm, inoltre, codifica la disciplina sugli spostamenti da e per l’estero, prevedendo, in estrema sintesi, a seconda del Paese di provenienza, il divieto di ingresso nel territorio nazionale (per i territori a maggior rischio contagio) e/o l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni (cfr. artt. 4, 5, 6 e 7).
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