pubblici esercizi
23 Settembre 2022Il decreto – che ha stanziato 3 milioni di euro per il triennio 2021, 2022 e 2023 – si rivolge ai cuochi professionisti di alberghi (con codice Ateco prevalente 55.10.00) e ristoranti (codici Ateco 56.10.11 e 56.10.12), sia come lavoratori dipendenti che autonomi in possesso di Partita Iva che prestino la loro attività almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021. Per poter beneficiare dell'agevolazione è richiesto che il cuoco abbia la residenza o sia stabilito nel territorio dello Stato con pieno godimento dei diritti civili.
Nel dettaglio, l'intervento – definito “bonus chef” e parte dell’art. 1, commi 117 e ss. della Legge di bilancio 2021 – si traduce nella concessione di un credito d'imposta – nella misura massima di 6mila euro per ciascun beneficiario – pari al 40% delle spese sostenute nel periodo intercorso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Queste le voci di costo – da sostenere con strumenti di pagamento tracciabili – ammesse: acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari; acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione; partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Da tenere in considerazione, inoltre, la non ammissione di spese relative a imposte e tasse, se non quando per lo chef rappresenti un costo effettivo non recuperabile.
Gli interessati all'agevolazione dovranno presentare un’istanza esclusivamente in via telematica attraverso una procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito https://www.incentivi.gov.it/it, i cui termini saranno stabiliti con un successivo provvedimento della direzione generale Mise per gli incentivi alle imprese. L’istanza dovrà esser corredata dalla documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento.
Qualora la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste di agevolazione, l’importo concedibile a ciascun soggetto sarà ridotto proporzionalmente, sulla base del numero di istanze pervenute, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.
Infine, l’articolo 10 del decreto 1° luglio 2022 stabilisce che il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) e potrà esser ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
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