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25 Marzo 2021Il controllo incrociato con le banche dati dell’Agenzia può comportare lo scarto o la sospensione della domanda in caso di incongruenze. Prevista anche la revoca del contributo parziale o totale dopo ulteriori verifiche
Dal 30 marzo fino al 28 maggio è possibile presentare in via telematica la domanda di contributo a fondo perduto, anche attraverso intermediari delegati. Benché i dati richiesti siano pochi, occorre fare attenzione a possibili errori o forzature.
L’Agenzia delle Entrate, al fine di rilevare eventuali incongruenze nella domanda, effettuerà riscontri in tempo reale. In particolare incrocerà le informazioni autocertificate dal contribuente con quelle contenute nelle banche dati di cui dispone. In primis saranno esaminate le risultanze della fatturazione elettronica, ovviamente per i soggetti obbligati. Altro elemento di riscontro è rappresentato dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, utile a verificare l’effettivo calo di fatturato di almeno il 30%, che è appunto uno dei requisiti. Infine l’Agenzia guarderà al livello di ricavi/compensi dichiarato per l’anno 2019, gli importi indicati nella dichiarazione Iva e in quella dei redditi 2020.
Cosa succede se i dati non tornano? La domanda per il contributo a fondo perduto potrebbe essere subito scartata o sospesa e a quel punto “il contribuente deve valutare se ha indicato dati errati nell’istanza o se invece ad essere errati sono gli adempimenti dichiarativi”. Nel primo caso è sufficiente correggere i dati e inviare nuovamente la domanda (sempre entro il 28 maggio), mentre nel secondo occorre regolarizzare la posizione fiscale prima di procedere a formulare la nuova domanda.
Queste sono le l’indicazione contenuta nella guida che accompagna il modello.
DOPPIO CONTROLLO
Dopo le verifiche preventive (per esempio se il contribuente non è deceduto o se la Partita Iva è attiva alla data del 23 marzo), piuttosto rapide, l’Agenzia effettua analisi successive più approfondite che hanno lo scopo di garantire il rispetto delle regole antimafia. In caso di illegittimità è la stessa Agenzia, coadiuvata dalla Guardia di Finanza, che procede al recupero applicando sanzioni, senza possibilità di definizione agevolata.
C’è infine il possibile risvolto penale nel caso venisse contestata l’indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Sono previste sanzioni amministrative e nei casi più gravi può scattare la reclusione ed eventuale confisca di beni.
I controlli successivi possono portare anche alla revoca, totale o parziale del contributo percepito.
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