pubblici esercizi
13 Febbraio 2017Nell’accertamento del fisco ai Bar, il consumo di caffè resta uno degli elementi più utilizzati. l’Agenzia delle Entrate continua a procedere per presunzioni immaginando che per ogni tazzina si usino almeno 7 grammi di polvere. Per la Cassazione non basta e bisogna andare oltre.
IL FATTO
Nella verifica fiscale ad un Bar, i verificatori avevano proceduto al ricalcolo induttivo dei ricavi. Per la somministrazione del caffè avevano utilizzato il prezzo di vendita della tazzina moltiplicato per il numero di somministrazioni ottenuto dal rapporto tra quantità di caffè utilizzato nell’anno e quello necessario per somministrare una consumazione pari a 7 grammi. Per gli altri prodotti era stata invece applicata la percentuale media di ricarico del 150% calcolata sul costo del venduto.
La CTP (Commissione Tributaria Provinciale) aveva dato ragione al contribuente.
La CTR (Commissione Tributaria Regionale), al contrario, riteneva corretto il criterio di ricostruzione dei ricavi per il caffè e condannava il ricalcolo applicato per gli altri prodotti, per il quale contestava l’uso del ricarico medio invece della più congrua media ponderata. Riteneva pertanto più equa l’applicazione di una percentuale del 50% anziché del 150% e conseguente riduzione dei valori accertati.
In Cassazione il contribuente contestava gli addebiti perché i verificatori si erano basati solo su “fatti noti” sia per individuare il quantitativo di caffè da usare per una tazzina, i 7 grammi, sia per la determinazione del ricarico da applicare agli altri prodotti, senza quindi provare alcunché.
Il Fisco doveva provare quanto affermato e non basarsi su nozioni di “comune esperienza” che comportano una deroga al principio delle prove e del contraddittorio.
L’uso dei fatti notori va circoscritto solo a situazioni limitate e non possono rientrare elementi valutativi come la dose di caffè per una tazzina o la percentuale di ricarico.
LA SENTENZA 10204/2016
Con la sentenza 10204/2016, la Cassazione accoglie il ricorso del contribuente, affermando dei principi logici validi. Censura infatti l’uso di nozioni di comune esperienza (o fatti notori) che comportano una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio perché non introducono nel processo prove fornite dalle parti e relative a fatti non vagliati né controllati. Non si possono reputare tra i fatti noti o di comune esperienza, da intendere quella di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o anche soltanto la pratica di determinate situazioni. In pratica il cittadino comune non sa che per un caffè ci vogliono 7 grammi di miscela!
CONSIDERAZIONI
Negli ultimi anni, nelle varie sentenze che hanno avuto ad oggetto verifiche a Bar ed attività affini, siamo stati interessati da più o meno condivisibili prese di posizione. Mentre è legittimo il ricorso al bottigliometro per la determinazione induttiva dei ricavi in quanto ad ogni pasto è naturale che corrisponda il consumo di una bottiglia di acqua (Cassazione n. 17408/2010) e del tutto similare l’uso del tovagliometro per le stesse motivazioni (Cass. 8869/2007; 12438/2007), si ritiene insufficiente l’uso del tazzinometro perché non tutti possono sapere quanti grammi servono per un caffè.
L’Allegato 1) alle Metodologie di controllo per Bar (Ateco 2007 – cod 56.30.00) usato all’Ag. Entrate per le verifiche fiscali, a pag. 32 riporta i parametri tecnici per preparare un buon espresso italiano. Uno dei parametri che il solerte verificatore utilizza è proprio quello dei 7 grammi di polvere che spesso viene applicato per esigenze di gettito o di brevità nella ricerca del risultato. Si auspica che in futuro vengano usati criteri più mirati che entrino nel merito di ogni verifica perché ogni azienda è diversa dall’altra e che si vada oltre allo sterile dato numerico che spesso è ingannevole e non dà una reale situazione dei fatti (per restare in tema di caffè, ad. es. considerare anche l’uso dei caffè utilizzati nella pasticceria annessa al bar; o il cattivo funzionamento della macchina che a volte esige dosaggi diversi; etc) e comunque che si cerchi il contraddittorio prima di emettere qualunque atto o verbale.
Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
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