pubblici esercizi
10 Dicembre 2014
Il “bonus arredi” prevede la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore alla A, per coloro che hanno effettuato interventi di ristrutturazione edilizia nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014 e per un ammontare complessivo di spesa pari ad euro 10.000. L’agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni casi controversi.
BONUS MOBILI
Immobile non ancora rogitato
È possibile fruire della detrazione se :
1è stato stipulato un preliminare di compravendita (”compromesso”) registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
2 il contribuente ha già il possesso dell’immobile;
3 il contribuente/possessore ha sostenuto direttamente le spese degli interventi.
Acquisto a rate
In caso di finanziamento la Società Finanziaria deve pagare il fornitore dei mobili con un bonifico bancario o postale contenente tutti i dati previsti dalla legge: causale con estremi normativi (art.16-bis del D.P.R. 917/1986), codice fiscale di chi acquista i mobili, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. In merito all’anno, vale quello in cui la Finanziaria effettua il bonifico al fornitore.
Uso del bancomat o carta di credito
È la data in cui è utilizzata la carta di credito da parte del titolare e non la data di addebito sul conto che determina l’anno della detrazione. Non dà diritto a detrazione l’uso di assegni bancari o il pagamento in contanti.
BONUS EDILIZIO
Il bonus edilizio (“detrazione del 36%”), è elevato al 50%. per le spese sostenute dal 26/6/2012 al 31/12/2014. Per il 2015 si ridurrà al 40% per ritornare dal 2016 alla percentuale del 36%.
Familiari conviventi
Se due conviventi sostengono spese di ristrutturazione edilizia ma la fattura e il bonifico sono intestati solo a uno dei due, la detrazione compete anche al soggetto che non risulta dai citati documenti purchè si provveda ad indicare in fattura la percentuale di spesa sostenuta. Inoltre questa annotazione fatta nel primo anno di fruizione del beneficio, non può essere variata negli anni successivi di fruizione, variando la percentuale.
Cambio destinazione d’uso
È riconosciuta la detrazione anche se un ufficio viene trasformato in due unità di civile abitazione, purchè nei documenti relativi alle autorizzazioni urbanistiche, risulti chiaramente il cambio d’uso del fabbricato.
Causale sbagliata
In caso di errore materiale sull’indicazione di una norma (es. il 65% del risparmio energetico anziché di quella del 50% sul recupero edilizio) la detrazione non è persa se è correttamente operata la ritenuta del 4%, fermo restando gli altri requisiti di legge.
Lavori in economia
La detrazione è fruibile anche da quegli imprenditori che realizzano direttamente gli interventi “in economia”, con riferimento ai costi direttamente imputabili all’intervento
Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a:
info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate ssul mensile Mixer e sul sito Mixer Planet. Chi volesse inviare le domande autorizza Mixer e Mixer Planet a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
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