pubblici esercizi
16 Agosto 2013
Non sempre il titolare del locale è responsabile per gli schiamazzi degli avventori: un’importante sentenza della Cassazione Penale.
Una recentissima sentenza della Suprema Corte in tema di art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) apre un importante spiraglio per evitare la condanna dei gestori di discoteche e di pubblici esercizi per gli schiamazzi dei clienti.
È noto che in numerose decisioni la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dei titolari degli esercizi per le molestie arrecate dagli schiamazzi degli avventori.
La sentenza in commento fissa ora un importante principio, rilevando che “i rumori provocati dagli avventori dei locali non possono essere addebitati ai gestori, ai sensi dell’art. 659 cod. pen. a titolo di responsabilità oggettiva, occorre la prova di una colpa e deve, pertanto, essere possibile per l’imputato provarne l’assenza”.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato con rinvio una sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa con cui erano stati condannati i gestori di due esercizi pubblici, rei di avere omesso di adottare provvedimenti diretti ad impedire il disturbo alle occupazioni e al riposo dei residenti nelle zone limitrofe dei locali da parte degli avventori che, per consumare bevande, sostavano fuori dai rispettivi esercizi e nelle strade pubbliche antistanti ed adiacenti, provocando schiamazzi e intralcio alla circolazione stradale.
Nella sentenza del Tribunale cassata dalla Suprema Corte non erano state prese in alcuna considerazione le deposizioni di alcuni testimoni e degli stessi Carabinieri sulla collaborazione prestata dai gestori al fine di risolvere la questione degli schiamazzi degli avventori.
Il Tribunale aveva invece l’obbligo di valutare tali testimonianze, per cui l’affermazione contenuta nella sentenza che il comportamento dei gestori era stato negligente è stata ritenuta dalla Cassazione erroneamente motivata, proprio per aver tralasciato di considerare le prove emerse a favore dei titolari degli esercizi.
Da qui la fondamentale e innovativa statuizione dei Supremi Giudici, secondo i quali “i rumori provocati dagli avventori dei locali non possono essere addebitati ai gestori, ai sensi dell’art. 659 cod. pen. a titolo di responsabilità oggettiva, occorre la prova di una colpa e deve, pertanto, essere possibile per l’imputato provarne l’assenza”.
A ciò consegue che nei casi in cui il titolare di un locale appresta ogni opportuna e possibile misura per evitare situazioni di disturbo arrecate dagli avventori (ad esempio: istituzione di una vigilanza esterna con personale appositamente destinato, apposizione di cartelli di avviso, inviti amplificati all’interno del locale a non disturbare uscendo all’esterno, ecc.) - e ne dia prova – può pervenire ad una sentenza di assoluzione vedendo esclusa la sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 659 c.p. per la condotta chiassosa della clientela.
L'autore è consulente legale nazionale Silb-Fipe
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