04 Giugno 2019
La Legge di Bilancio per il 2019 ai commi 283 e 284 prevede un incentivo mensile di 513 euro erogato dall’Inps per chi decide di chiudere l’attività fintantoché non raggiunge l’età pensionabile.
DI COSA SI TRATTA
È la riproposizione di un incentivo esistente negli anni scorsi e che ora viene introdotto “a regime”, quindi senza scadenza. Voluto fortemente dalle associazioni di categoria, è da considerare come una forma di welfare “autofinanziata” in quanto a costo zero per l’Inps, che tende ad aiutare quei soggetti che in qualità di titolari o collaboratori non riescono ”a stare sul mercato” e decidono di chiudere l’attività. All’uopo interviene l’Inps che li accompagna alla pensione con un (modesto!) contributo.
I DESTINATARI
Come nelle precedenti edizioni, i destinatari sono:
• i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (negozi, etc.);
• i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.);
• gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.);
• gli agenti e rappresentanti di commercio.
I REQUISITI
I requisiti anagrafici sono:
• 62 anni se uomo, 57 anni se donna;
• anzianità d’iscrizione di almeno cinque anni alla gestione “artigiani e commercianti” dell’Inps, come titolare o come coadiutore familiare, al momento di cessazione dell’attività.
Il diritto all’indennizzo si consegue con la cessazione definitiva dell’attività commerciale: per cessazione è esclusa ogni ipotesi di vendita dell’attività. Inoltre, si dovrà:
• riconsegnare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di entrambe al Comune (ovvero solo comunicazione della cessazione) nei casi possibili;
• e operare:
– la cancellazione dal registro delle imprese;
– la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio (Rec se iscritti fino al 23 aprile 1999);
– la cancellazione dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio.
L’INDENNIZZO
Dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sarà erogato l’indennizzo e fino a tutto il mese in cui il beneficiario raggiunge la data utile per il conseguimento della pensione di anzianità. L’indennizzo spetta anche ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici (es: assegno di invalidità o pensione di reversibilità). Il periodo è riconosciuto figurativamente per maturare diritto al trattamento pensionistico. Sulla liquidazione dell’indennizzo non è applicabile:
• l’erogazione di trattamenti di famiglia;
• la concessione di interessi legale nè rivalutazione monetaria;
• l’applicazione di trattenute sindacali.
ASPETTI FISCALI
Poiché l’indennizzo è sostitutivo di un reddito imponibile (CM 326/97), esso è considerato assimilato al lavoro dipendente. In quanto tale, l’Inps tratterà l’indennizzo come se fosse una pensione.
COME SI FINANZIA?
L’indennizzo, come detto, è a costo zero per l’Inps in quanto si finanzia con una maggiorazione dello 0,09% applicata ai contributi ordinari versati dai commercianti per la pensione.
Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
Studio Walter Pugliese
tel. 02/36755000
fax 02/83428751
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