pubblici esercizi

02 Maggio 2018

Il consiglio del commercialista: fate attenzione al conto cassa…

di Walter Pugliese


Il consiglio del commercialista: fate attenzione al conto cassa…

La Cassazione, in caso di anomalie, legittima l’accertamento induttivo come confermato in recenti sentenze.

CASSA NEGATIVA

La contabilità che presenta un saldo cassa con valore negativo risulta inattendibile e quindi legittima controlli approfonditi nella convinzione che tale comportamento possa celare dei ricavi non dichiarati o costi non sostenuti. È quanto emerge dalla sentenza 25289/2017. A seguito di un avviso di accertamento nei confronti di una Srl da parte della Guardia di Finanza, era emersa la scarsa attendibilità delle scritture contabili. Conseguiva una rettifica del volume di affari mediante accertamento induttivo con emersione di materia imponibile derivante dall’anomalia dei costi del personale, delle materie prime e dell’energia. In sede contenziosa, la CTP (Commissione Tributaria Provinciale) dava ragione all’Ufficio. Nel grado superiore, la CTR (Commissione Tributaria Regionale) ribaltava il risultato dando ragione al contribuente perché le scritture contabili ritenute inattendibili erano state inficiate dall’incongruenza del conto cassa solo in uno dei tre anni oggetto di accertamento e questo da solo non bastava a sconfessare l’intero impianto contabile. Per la CTR l’errore era una irregolarità formale tale da non far emergere materia imponibile. La Cassazione con la sentenza citata, giustificava invece il metodo induttivo utilizzato, censurando l’anomala tenuta del sistema contabile, approvando l’emersione di materia imponibile. Difatti la Società, non rispettando i principi contabili, registrava i versamenti in cassa e le rispettive operazioni in date differenti, in modo da poter nascondere la presenza di saldi passivi. La Cassazione, quindi, sentenziava che “in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa… la sussistenza di un saldo negativo di cassa, il quale implica che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire una anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari alla differenza”. Nello stesso solco, la Cassazione confermava il suo assunto in altra sentenza 27045/2017, affermando che la cassa negativa rappresenta “una anomalia necessariamente indicativa di una contabilità inattendibile in quanto il saldo di cassa negativo può verificarsi solo se una parte dei denari entrati in cassa non sia stata registrata nella contabilità, quindi sottratta alla imposizione, ovvero vi siano stati errori di registrazione contabile nel conto cassa, che è onere del contribuente allegare e dimostrare”. La presenza della stessa, quindi, “fa necessariamente presumere, in via logica, l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo”. Per la Cassazione quindi, il conto cassa non può essere mai negativo proprio perché a livello ragioneristico la cassa registra la presenza degli introiti di contante: se il saldo è negativo si è in presenza di ricavi non contabilizzati.

CASSA POSITIVA ELEVATA

Anche nel caso opposto, l’eccessiva giacenza della cassa può portare ad insospettire il Fisco. La Cassazione, con la sentenza 1530/2017, ha legittimato l’accertamento induttivo verso un contribuente che presentava una cassa con saldo elevato accompagnato da un forte indebitamento con gli istituti di credito e la presenza di ripetuti finanziamenti da parte dei soci. Per la Cassazione un conto cassa con giacenza elevata può essere una evenienza fisiologica ma non può essere fisiologico che il suo ammontare sia elevato dovendosi preferire le operazioni bancarie nella quotidianità delle transazioni.

QUALE INSEGNAMENTO TRARRE?

Gli errori di imputazione possono capitare e a richiesta del Fisco devono essere sempre prontamente documentabili. Alcuni tra quelli più ricorrenti possono essere:

– non registrare gli apporti in denaro del titolare o dei soci a fronte di esigenze temporanee;

– non riportare il saldo cassa al 1 gennaio;

– registrare il pagamento di un fornitore nel conto cassa anziché Banca o specularmente l’incasso di un credito nel conto Banca anziché cassa;

– registrare prima le uscite di denaro e solo successivamente le entrate.

Dalle sentenze commentate innanzi, emerge che la Cassazione manda segnali abbastanza chiari. Bisogna prestare molta attenzione alle movimentazioni del conto cassa che deve sempre rispecchiare la corretta imputazione degli eventi aziendali, a prescindere dal fatto che tali errori facciano emergere o meno materia imponibile.

Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile.
Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
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TAG: CAFFè DIEMME,COMMERCIALISTA,MIXER 303

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