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09 Novembre 2017
E’ legale vietare l'ingresso in ristoranti, hotel e luoghi aperti al pubblico alle famiglie con bambini? Alla domanda risponde un articolo pubblicato sul sito Studio Cataldi che chiama in causa l’art. 187 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) secondo cui "Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo". Escluso quindi il caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente (Art 689 c.p.) ed il caso di somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza (Art 691 c.p.), nessun esercente può rifiutarsi di servire un cliente senza un motivo legittimo
Ma cosa si intende per motivo legittimo? Nella norma – continua il sito Studio Cataldi - non è specificato né è ovviamente presente un elenco di motivazioni ritenute legittime: questo rende molto complicata un'interpretazione unitaria. Può ritenersi legittima l'adduzione del motivo dello spazio ridotto all'interno del locale che renderebbe poco agevole l'entrata dei passeggini? Se la risposta fosse affermativa sarebbe allora lecito vietare l'ingresso alle persone portatrici di handicap?
La poca chiarezza della norma e l'assenza di una giurisprudenza in merito lascia molto, troppo, spazio a diverse interpretazioni. Ciò detto – conclude il sito Studio Cataldi - si può affermare che non è legale vietare l'ingresso in esercizi pubblici alle famiglie con bambini che potrebbero ben pensare di contattare le forze dell'ordine per far valere i propri diritti. Con un rischio per i gestori di essere sanzionati. La violazione dell'art 187 potrebbe portare non pochi guai all'esercente che si rifiuti di effettuare la prestazione: l'art. 221 bis del TULPS al primo comma prevede che "Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico [...] sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00".
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