pubblici esercizi
26 Marzo 2017
La soppressione di Equitalia prevista per il 1° luglio 2017 ha indotto il legislatore ad emanare una norma di incentivo alla “rottamazione” delle cartelle, al fine di consentire una riduzione dell’ammontare dei crediti da trasferire all’Agenzia delle Entrate che da luglio in poi si occuperà da sola della riscossione.
DI COSA SI TRATTA
Con la rottamazione, tecnicamente detta definizione agevolata, i contribuenti possono estinguere le pendenze incluse nei ruoli affidati ad Equitalia tra il 2000 e il 2016, senza pagare sanzioni né interessi di mora, ma pagando soltanto:
Possono essere “rottamati” tutti i debiti erariali, con esclusione di:
Si consiglia di richiedere sempre un estratto di ruolo ad Equitalia per avere contezza delle pendenze, ricordando ricordando che l’estratto di ruolo è impugnabile se si scoprono pendenze mai notificate prima d’ora.
PROCEDURE E TEMPI
Entro il 28 febbraio Equitalia mette a disposizione dei contribuenti i dati utili per individuare i carichi pendenti, e le modalità per aderire alla sanatoria; inoltre, notifica ai debitori i carichi affidati nel 2016 per i quali non è stata ancora emessa la cartella. Il debitore interessato ad aderire alla rottamazione, deve entro il 31 marzo 2017 presentare via pec o direttamente agli sportelli, l’apposito modello DA1 potendo anche scegliere, all’interno della cartella, i ruoli che vuole definire. Entro il 31 maggio, Equitalia previo controllo, comunica l’ammontare del dovuto, con le scadenze, inviando anche i bollettini. Il debitore può chiedere di pagare fino ad un massimo di 5 rate, purché nel 2017 paghi almeno il 70% del dovuto (luglio, settembre e novembre) e il resto nel 2018 (aprile e settembre). Ove si chieda di pagare in unica rata, questa dovrà essere onorata entro luglio 2017. Il piano di pagamento dovrà essere tassativamente rispettato: difatti anche il ritardo di un giorno farà decadere ogni beneficio della rottamazione ed Equitalia riprenderà le sue azioni esecutive per l’importo del debito originario. Gli eventuali versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Non solo: le somme residue non saranno dilazionabili. Tale ultima aggravante non si applicherà solo se alla data di presentazione delle domanda non sono ancora decorsi i 60 gg dalla notifica della cartella o dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito. In tal caso quindi la rateizzazione del debito sarà ancora possibile, pur venendo meno la rottamazione.
VANTAGGI
Una volta accettata la rottamazione, Equitalia non potrà:
CASI PARTICOLARI
Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
Studio Walter Pugliese:
tel. 02/36755000
fax 02/83428751
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