01 Ottobre 2014
“L’art. 31, comma 1 del cd. 'Decreto sviluppo' 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha liberalizzato gli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande è applicabile anche agli esercizi pubblici dove l’attività di somministrazione è secondaria rispetto a quella di intrattenimento musicale”.
È quanto ha affermato il TAR della Lombardia sezione distaccata di Brescia con sentenza depositata il 14 febbraio scorso, la prima in Italia sull’argomento. Secondo i Giudici amministrativi dunque anche i locali classificati ai sensi dell’art. 3, comma 6-d della legge 25 agosto 1991, n. 287 – “pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago”– beneficiano del regime giuridico di deregolamentazione reso esplicito dall’art. 1, comma 1-b del DL 24 gennaio 2012, n. 1, che ha disposto l’abrogazione di tutte le norme che “impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici”.
Pertanto, in questo nuovo quadro normativo, la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici è una libera scelta degli imprenditori. Secondo il TAR risulta pertanto abrogato, per questo aspetto, l’art. 50, comma 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, come pure le norme regionali corrispondenti, con cui i comuni possono operare una programmazione generale degli orari.
Ne consegue, secondo il TAR, che i comuni potranno perseguire finalità quali la protezione dal rumore di chi abita in prossimità di esercizi musicali e la repressione di situazioni che creano allarme sul piano dell’ordine pubblico, ma non intervenendo in via generale sugli orari.
Potranno farlo solo attraverso altri strumenti di regolazione, strettamente proporzionali al fine perseguito e con adeguata motivazione, come imporre misure di insonorizzazione dei locali, negare motivatamente la deroga al superamento dei limiti di immissione sonora ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h), della legge 26.10.1995, n. 447, oppure adottando ordinanze contingibili urgenti per un periodo limitato, oppure ancora effettuando segnalazioni al questore ai fini dell’adozione di provvedimenti ex art. 100 del Tulps.
La sentenza in commento conferma pienamente la tesi interpretativa sostenuta dal Silb all’indomani dell’entrata in vigore delle disposizioni sulla liberalizzazione di cui al D.L. n. 201 del 2011.
Avv. Attilio Pecora
(Consulente legale nazionale Silb-Fipe)
Info su www.silb.it
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato sul mondo del fuori casa iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
31/10/2024
Un vero e proprio contest dedicato alle startup in ambito Horeca. Obiettivo: contribuire allo sviluppo di un’ospitalità più equa e aperta a tutti, sostenendo i progetti innovativi improntati...
31/10/2024
Mancano pochi giorni ormai al via della prima edizione di “BaristaPiù - Hospitality Industry Festival”, l'evento organizzato da Mixer e GBI che avrà luogo dall’11 al 13 novembre 2024,...
31/10/2024
Autenticità, storicità e artigianalità reinterpretate in chiave contemporanea: grazie a queste caratteristiche il restyling della bottiglia della Cedrata Tassoni si è guadagnato il...
31/10/2024
Verrà svelata in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas, previsto per sabato 23 novembre, la nuova bottiglia in edizione limitata di Volcán de mi Tierra. A caratterizzarla una grafica...
I NOSTRI PORTALI
Quine srl
Direzione, amministrazione, redazione, pubblicità
Tel. +39 02 864105 | Fax +39 02 72016740 | P.I.: 13002100157
©2024 - Tutti i diritti riservati - Responsabile della protezione dati: dpo@lswr.it
Privacy Policy