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12 Ottobre 2010

L'Avvocato. Le prestazioni di lavoro occasionale


Gent.mo Avvocato,

siamo tre cugini titolari di un ristorante che gestiamo da oltre cinque anni. Sporadicamente, in occasione di banchetti o cerimonie da organizzare e, più in generale, nei periodi di maggiore intensità di lavoro, assumiamo più personale. Il dubbio che emerge al riguardo è il seguente: il personale assunto saltuariamente e per brevi periodi può essere inquadrato come lavoro occasionale?
 
 

Egregio Signore,

rispondo al Vostro quesito indicando, in primo luogo, che a seguito dell’abrogazione dell’art. 71 del D.Lgs n. 276/2003 che limitava le prestazioni occasionali di tipo accessorio soltanto ad alcune categorie di lavoratori, allo stato attuale, chiunque può svolgere attività di lavoro occasionale anche in settori, quali commercio, turismo e servizi, che fino a poco tempo fa, ossia prima dell’entrata in vigore della Circ. INPS n. 104 del 2008, erano esclusi da tale ambito.

In secondo luogo Vi riporto le principali novità introdotte dalla L. Finanziaria 2010 in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio.

Anzitutto, per prestazione di lavoro occasionale si intende qualsivoglia attività lavorativa di natura meramente occasionale e accessoria, non qualificabile né attività lavorativa subordinata né autonoma, ma prestazione di lavoro finalizzata a garantire al lavoratore le tutele minime previdenziali ed assicurative.

Perché una prestazione lavorativa sia definita occasionale occorre, inoltre, che l’attività venga svolta direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione senza il tramite di intermediari; è pertanto inammissibile l’intervento di un terzo, agenzia del lavoro o cooperativa, che si frapponga tra Voi e i lavoratori che dovrebbero eseguire le prestazioni lavorative in Vostro favore.

Perché si possa parlare di lavoro accessorio, è altresì necessario che il lavoratore percepisca un compenso non superiore a 5.000 euro nel corso di una anno solare con riferimento al medesimo committente/datore di lavoro (limite massimo fissato dal D.Lgs n. 276/2003).

Per i lavoratori che percepiscono ulteriori prestazioni, ad integrazione del salario o di sostegno al reddito, quali, a titolo di esempio, disoccupati o cassaintegrati, il limite del compenso è di 3.000 euro all’anno.

Preciso, inoltre, che anche le imprese familiari (composte dal titolare e dai familiari, siano questi coniuge, parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado) possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non eccedente, nel corso di ogni anno fiscale,  i 10.000 euro.
 

*L’avvocato Roberto Pietro Sidoti si mette a disposizione per rispondere alle domande inoltrate a: info@studiosap.com

TAG: CAFFè DIEMME

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