pubblici esercizi
28 Febbraio 2014
Sulla questione delle compensazioni dei crediti ci sono delle novità importanti da segnalare per il 2014.
Aumentata la soglia massima di compensazione a 700.000 euro; per i crediti diversi dall’Iva (Redditi e Irap) superiori a 15.000 euro è introdotto l’obbligo del visto di conformità. E’ questo in sintesi, il vademecum per le compensazioni del 2014!
Crediti Iva
Come ormai da alcuni anni, il Fisco ha introdotto alcune limitazioni alla compensazione “orizzontale” del credito Iva a seguito di numerosi abusi. Riepiloghiamo i possibili casi che si possono presentare:
• Credito fino a 5.000 euro: liberamente compensabile senza altre incombenze;
• Credito superiore a 5.000 ma fino a 14.999 euro: compensabile dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale (o istanza trimestrale) utilizzando Entratel o Fisconline (es. dal 16 marzo);
• Credito superiore a 15.000: richiesto il rilascio del visto di conformità di un soggetto abilitato.
Per quanto riguarda la Dichiarazione, si ricorda che può essere presentata in forma autonoma (ossia non in Unico) già dal 1 febbraio di ogni anno. Questo esonera il contribuente dalla presentazione della Comunicazione Iva.
A volte capita di presentare una dichiarazione Iva senza visto di conformità. In tal caso si può ovviare presentando una dichiarazione integrativa/correttiva, completa del visto. La compensazione decorrerà dal 16 del mese successivo a quello della presentazione della nuova dichiarazione. Ricordiamo che la compensazione “verticale o Iva su Iva” non presenta alcuna limitazione.
Altri crediti
Il nuovo visto di conformità vale già per i crediti 2013 da utilizzare nel 2014 per importi superiori a 15.000 euro. Il visto può essere rilasciato da un professionista che attesti la correttezza formale dei calcoli da cui emergono i crediti. Per le Società di capitali assoggettate a controllo contabile, il visto può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli. I crediti in oggetto sono quelli Irpef, Ires, Addizionali, Irap, ritenute ed imposte sostitutive.
Diversamente dall’Iva, la norma non ha previsto ulteriori adempimenti (es. canale Entratel). Questo significa che dal 1 gennaio 2014, si può usare ad. Es, un credito Ires di 16.000 euro, anche se la dichiarazione relativa al 2013 sarà presentata entro il 30 settembre 2014. Fermo restando, ovviamente, il visto di conformità.
Si ricorda di presentare il modello F24 anche se a saldo zero.
Sotto l’aspetto sanzionatorio, ricordiamo che l’uso di crediti esistenti ma non spettanti è punito con la sanzione del 30%; se i crediti sono inesistenti, la sanzione va dal 100% al 200%.
Studio Walter Pugliese
tel. 02/87380518 fax 02/ 87380630 info@studiowpugliese.it
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