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06 Luglio 2021Nella Guida aggiornata del Fisco sono disponibili le regole tramite cui usufruire dell'erogazione automatica del contributo Sostegni bis e le indicazioni per ottenere il contributo a fondo perduto Sostegni bis attività stagionali.
Il decreto legge n. 73/2021 (cosiddetto decreto “Sostegni bis”) ha introdotto all’articolo 1 tre nuovi contributi a fondo perduto destinati a sostenere le attività economiche maggiormente danneggiate dal perdurare dell’emergenza da Coronavirus.
Per tutti i nuovi contributi, la platea dei possibili beneficiari è costituita dai soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.
Il primo contributo a fondo perduto, “contributo Sostegni bis automatico”, è riconosciuto ai soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 41/2021 (di seguito denominato “contributo Sostegni”). Il contributo Sostegni bis automatico consiste in una somma di importo pari al contributo Sostegni già percepito ed è erogato automaticamente dall’Agenzia delle entrate senza necessità di presentare istanza, con la stessa modalità di erogazione scelta dal contribuente nell’istanza al contributo Sostegni.
Il secondo contributo a fondo perduto, “contributo Sostegni bis attività stagionali”, è alternativo al contributo Sostegni bis automatico e viene riconosciuto, a seguito di presentazione di istanza, ai soggetti per i quali si è verificato un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Per i soggetti ai quali viene erogato il contributo Sostegni bis automatico, l’importo del contributo Sostegni bis attività stagionali erogato a seguito della presentazione dell’istanza viene determinato in base ai valori indicati su di essa e viene diminuito dell’importo del contributo Sostegni bis automatico percepito.
Il terzo contributo a fondo perduto, “contributo Sostegni bis perequativo”, è commisurato alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta 2019. Il contributo spettante viene riconosciuto al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti dal richiedente durante l’intero periodo di emergenza da Coronavirus, a partire dal contributo del decreto Rilancio. Come disposto dal decreto Sostegni bis, tale contributo troverà attuazione successivamente al 10 settembre 2021 e sarà oggetto di una specifica guida.
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