birra
10 Giugno 2020
Con la conversione in legge del D.L. n. 58/2019, c.d. “Decreto Crescita”, è stato reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini, i quali erano stati espressamente esclusi da tale obbligo ad opera della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza). Dunque dal 30 giugno 2019 – data di entrata in vigore della norma – anche i pubblici esercizi che effettuano attività di somministrazione di bevande alcoliche tornano a rientrare nel novero dei soggetti che devono dotarsi della licenza fiscale. Non può nascondersi che la novella normativa abbia fin da subito generato non pochi dubbi interpretativi: ci si riferisce, anzitutto, agli esercizi che, avendo avviato l’attività in data successiva al 29 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 124/2017), sono ad oggi privi di licenza. Viste le numerose perplessità riscontrate in ordine alle modalità di concreta applicazione del nuovo obbligo, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi ha prontamente avviato un’attività di interlocuzione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla quale è stato ufficialmente richiesto di prevedere un periodo transitorio per poter ottemperare al nuovo obbligo di denuncia più agevolmente e senza il timore di incorrere in sanzioni. Dopo i primi mesi d’assoluta incertezza, l’Agenzia ha cercato di fornire i doverosi chiarimenti in ordine ai dubbi sollevati, per il mezzo di una circolare esplicativa fatta diramare lo scorso 20 settembre. In particolare, è stato chiarito che i soggetti che
hanno avviato l’attività in data successiva al 29 agosto 2017 e precedente al 29 giugno 2019 (vale a dire l’intervallo di tempo di vigenza della norma che aveva escluso l’obbligo) potranno consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019, presentando una “denuncia di avvenuta attivazione” all’ufficio delle Dogane territorialmente competente. Al contrario, non sono tenuti ad effettuare la denuncia gli operatori che, avendo avviato l’attività anteriormente al 29 agosto 2017, siano già in possesso di licenza fiscale. Solo nei casi in cui siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita l’attuale gestore dovrà darne comunicazione all’ufficio delle dogane competente; nelle ipotesi di smarrimento o distruzione della licenza, lo stesso dovrà chiedere un duplicato al medesimo Ufficio. Infine, per le attività avviate a far data dal 30 giugno 2019, è prevista la possibilità di acquisire la licenza fiscale avvalendosi del modulo procedimentale incardinato presso il SUAP in sede di presentazione della comunicazione preventiva per l’avvio dell’attività: dovrà esser poi l’Autorità comunale a trasmettere all’Ufficio delle dogane territorialmente competente la suddetta comunicazione. Sebbene siffatta soluzione sembri poter portare ad uno snellimento della procedura di conseguimento della licenza in commento – se non altro, perché sconta agli esercenti qualche “giro” di troppo presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Dogane – non è ancora chiaro se vi sarà completa uniformità sul territorio nell’adozione della nuova procedura. L’impressione è che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà intervenire nuovamente sull’argomento, offrendo indicazioni più complete e univoche con riferimento alla modulistica e alla procedura che ogni ente comunale andrà ad adottare. Nella medesima circolare, infine, l’Agenzia si è soffermata anche sulle attività di vendita di bevande alcoliche effettuate nel corso di eventi di breve durata e a carattere temporaneo, sostenendo che le stesse non siano soggette all’obbligo de quo, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni. Tale orientamento sembra scontrarsi con la ratio dell’istituto, che risiede nella necessità di presidiare tutta la filiera distributiva dei prodotti alcolici.
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