pubblici esercizi

01 Marzo 2011

Il Commercialista. Gli accertamenti bancari

di Walter Pugliese


Gli accertamenti bancari sono disciplinati, in materia Iva, dall’art. 51, co. 2, n. 2), D.P.R. 633/1972.
Analoga disposizione è prevista per le Imposte Dirette all’art. 32, co. 1 n. 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In base a tali disposizioni i singoli dati ed elementi che scaturiscono dall’indagine finanziaria possono essere utilizzati dall’Amministrazione Finanziaria a supporto della propria verifica se l’interessato non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili o soggette ad imposta.
In mancanza di detta dimostrazione, le entrate risultanti dai conti si considerano:
• componenti positivi del reddito;
• operazioni attive ai fini dell’Iva. In particolare, al riguardo, la legge prevede che le operazioni imponibili, dedotte dalla movimentazione bancaria, si considerano effettuate all’aliquota in prevalenza applicata o che avrebbe dovuto essere applicata.
Con riguardo alle movimentazioni in uscita dai conti, agli effetti dell’imposizione diretta, è stabilita un’ulteriore presunzione secondo la quale sono considerati ricavi i prelevamenti non giustificati, se il contribuente non indica il soggetto beneficiario dei fondi. In pratica, quindi, i prelevamenti sospetti, si considerano acquisti “in nero”, ai quali hanno fatto seguito vendite “in nero”.
Ai fini Iva la contestazione di prelevamenti non giustificati comporta l’applicazione della sanzione per omessa autofatturazione di acquisti ma, a differenza delle imposte sui redditi, la presunzione non si riflette invece sulle operazioni attive.
Un tema di particolare interesse pratico è quello relativo alla possibilità di estendere le indagini finanziarie a posizioni di terzi, qualora questi risultino fittiziamente intestatari di movimentazioni finanziarie che sono invece riconducibili al contribuente ispezionato.
A tale riguardo si rilevano due recenti pronunce della Corte di Cassazione nelle quali è stato affermato che, in determinate situazioni, le movimentazioni su conti bancari intestati ai soci, ai familiari e ai dipendenti per i quali ci si sia rifiutati di fornire giustificazioni, possono essere attribuite alla società oggetto di verifica fiscale.
In base a tale orientamento giurisprudenziale, al fine di evitare l’accertamento di ricavi o di costi “in nero”, ci si potrebbe quindi trovare nella condizione di dover dimostrare la ragione di movimentazioni bancarie relative non solo ai conti personali dell’imprenditore, ma anche delle persone a lui vicine

TAG: ECONOMIA,CAFFè DIEMME

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