caffè
26 Settembre 2012
Gentile Avvocato,
sono proprietario di un bar e a volte, insieme al caffè, offro ai miei clienti un bicchiere d’acqua. Poiché ho letto che ad un barista di Savona è stata irrogata una sanzione per non aver emesso lo scontrino dopo aver offerto ad un cliente un bicchiere d’acqua, le chiedo come mi devo comportare per evitare sanzioni simili.
(lettera firmata)
Egregio Signore,
Lei potrà continuare ad offrire ai suoi clienti un bicchiere d’acqua ogni volta che vuole, ad esempio quando prendano un caffè, purché abbia cura di emettere lo scontrino fiscale a netto zero. La ratio della disciplina, per quanto paradossale possa sembrare, è quella di garantire sempre e comunque la tracciabilità della merce e delle operazioni effettuate dagli esercenti, anche qualora consistano in cessioni gratuite. La legge prevede, infatti, che per ogni consumazione, anche se offerta, è obbligatorio emettere lo scontrino. L’art. 1 L. 18/1983 stabilisce che per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande vi è l’obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale. L ’art.12, comma 1, L. 413/91 stabilisce che i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (vd artt. 2 e 3 DPR 26.10.1972 n. 633) devono essere certificati mediante scontrino. Il DPR 633/72, all’art. 2, stabilisce che costituiscono cessioni anche le cessioni gratuite di beni che, pertanto, sono soggette ad IVA. Tuttavia, il medesimo DPR all’art. 18 prevede che la rivalsa IVA (cioè l’addebito dell’imposta al cliente) non sia obbligatoria per le cessioni gratuite di beni. La normativa vigente prevede che l’obbligo di emissione dello scontrino sussiste anche a fronte di una cessione di beni in omaggio: il netto dello scontrino sarà pari a zero dato che non è obbligatoria la rivalsa dell’IVA. Pertanto, in caso di mancata emissione dello scontrino, potrebbe incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 DLGS n.471 del 18.12.1997: una sanzione pecuniaria di importo non inferiore a 516,00 euro. La normativa prevede la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 3 a 30 giorni (o da 1 a 6 mesi se i corrispettivi oggetto della contestazione eccedono i 50.000 euro), nel caso in cui, in un quinquennio, siano state contestate 4 distinte violazioni. La sanzione pecuniaria può essere irrogata o con un atto di contestazione notificato successivamente o immediatamente (artt. 16 e 17 Dlgs 472/97). Se entro 60 giorni dalla notifica viene effettuato il pagamento di 1/4 della sanzione, il procedimento si estingue. Oppure è possibile impugnare il provvedimento, entro 60 giorni, avanti alla competente Commissione Tributaria. Il diritto dell’Agenzia delle Entrate alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive entro 5 anni.
L’avvocato Cinzia Calabrese si mette a disposizione per rispondere alle domande inoltrate alla mail cinzia.calabrese@cinlex.it.Chi volesse inviare le domande autorizza la rivista Mixer e Mixer Planet a pubblicare i suoi riferimenti, quali nome, cognome e indirizzo di posta elettronica.
Avv Cinzia Calabrese Tel. 02/45472838 Fax 02/45472588
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