10 Novembre 2015

Dal 25 giugno 2015 sono soppresse le collaborazioni coordinate a progetto e le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Restano validi i contratti ancora in essere fino a naturale scadenza.
LAVORO A PROGETTO
La nuova riforma del lavoro, meglio conosciuta come “Jobs act” ha rimarcato la centralità del lavoro subordinato a tempo indeterminato come “forma comune di contratto di lavoro”. I classici contratti di “collaborazione coordinata a progetto” introdotti dalla Riforma Biagi del 2003 non saranno più stipulabili, e quelli esistenti, alla scadenza non saranno più rinnovabili. Questo significa che si potranno continuare a stipulare contratti di collaborazioni coordinate e continuative, senza il “vincolo” del progetto, purché rispecchino i classici requisiti tipici delle collaborazioni:
Dal 1° gennaio 2016 le collaborazioni “non genuine” che quindi hanno intento di eludere la norma, saranno ricondotte al lavoro subordinato, tranne in alcuni casi specifici quali:
Si ricorda che l’Inps ha contestato frequentemente alcuni atteggiamenti elusivi quali: prestazioni svolte sempre in orari predeterminati; retribuzioni pagate a scadenze fisse; lavoro svolto nella sede aziendale e con strumenti messi a disposizione del datore di lavoro/committente.
ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE
Con la riscrittura del comma 2 dell’art. 2549 del c.c., dal 25 giugno sono soppresse le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, nel caso in cui l’associato sia una persona fisica. I contratti ancora in corso restano validi fino alla loro cessazione naturale. Restano valide le associazioni con apporto di capitale. L’intento della norma è di eliminare l’uso elusivo di questo istituto, spesso abusato per mascherare false collaborazioni se non proprio rapporti di lavoro dipendente. Alla luce di questa novità, gli operatori devono rivedere molte posizioni lavorative, soprattutto quelle tra parenti, dove l’associazione in partecipazione era spesso abusata tra coniugi e affini. Si dovrà pertanto ricorrere ad imprese familiari o a collaborazioni vere e proprie. Anche la Cassazione è intervenuta più volte su questo istituto, censurando in concreto alcune modalità di effettuazione della prestazione quali il pagamento di utili a cadenza fissa; l’impartire ordini e direttive per controllare la prestazione; la mancata ricezione del rendiconto della gestione da parte dell’associato.
Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese. it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria. Studio Walter Pugliese tel. 02/87380518 fax 02/ 87380630 info@studiowpugliese.it
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