12 Dicembre 2018

È una vera e propria rivoluzione quella dell’antiriciclaggio che sta per investire il mercato del gioco pubblico e che interessa, in parte, anche i pubblici esercizi. Soprattutto quelli che ospitano scommesse e Vlt. Con una vera e propria stretta, disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – in base ai dettami previsti dalla Direttiva comunitaria e dalla legge attuativa emanata dal legislatore italiano – che prevede un innalzamento del livello dei controlli, con particolare riguardo alle procedure di analisi, verifica e conservazione dei dati dei giocatori nei sistemi di gioco dei concessionari, ma che interessano, seppure in minima parte, anche gli esercenti. Nel documento predisposto dall’Agenzia a fine maggio ci sono una serie di nuovi adempimenti nel sistema delle Vlt che tengono conto delle indicazioni del National Risk Assessment, che ha evidenziato “un livello di rischio elevato”, si legge nel documento. Dopo le novità già introdotte nell’estate del 2017 e che prevedono per concessionari, distributori ed esercenti la verifica dell’identità dei clienti e la conservazione dei dati di ogni singolo “ticket” rilasciato dalle Vlt, se di importo pari o superiore a 500 euro, le nuove misure ribadiscono l’adozione delle procedure che consentano di monitorare “le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana” e “i comportamenti anomali legati all’entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati”. Per farlo, però, gli operatori dovranno acquisire i dati identificativi del cliente, “all’atto della richiesta o dell’effettuazione dell’operazione di gioco”, oltre alla data delle operazioni di gioco, al valore delle operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati. Tutti gli operatori della filiera dovranno quindi essere dotati di sistemi che consentano la verifica di ticket di importo nominale superiore ai 500 euro ma anche di biglietti “che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso”. Questo per evitare che un utente possa riciclare denaro inserendo banconote nelle macchine, stampando ricevute di incasso senza neppure giocare, incassando così soldi “puliti” in seguito a una presunta vincita, ma soltanto apparente. Ora i distributori ed esercenti sono tenuti all’invio dei dati relativi al cliente e all’operazione, al concessionario di riferimento, entro dieci giorni dall’effettuazione della giocata. Spetta però ai concessionari mettere a disposizione dei gestori di sala delle funzionalità specifiche per monitorare le attività dei giocatori e incrociare i dati per rilevare i comportamenti anomali. In modo da poter verificare non solo le giocate in contanti, ma anche le vincite e i crediti residui su conti gioco nominativi, carte di credito prepagate e ticket di gioco.
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Da giugno nuove misure antiriciclaggio sui giochi che interessano anche gli esercizi[/caption]
Attraverso un’analisi basata su dei precisi indici, che prevedono per esempio il rapporto tra gli importi giocati rispetto a quelli introdotti, che risulta a rischio se inferiore al 20 percento, o quello tra le vincite e il valore nominale dei ticket. Ma vengono valutati anche gli eventuali importi non in linea con i valori medi rispetto alla stessa sala o alle sale della stessa zona, nel Comune o nella Provincia di riferimento. Altre novità specifiche vengono poi indicate anche per bingo, scommesse e gioco online, che non vengono qui rappresentate per questioni di spazio e di target. Vale la pena tuttavia riportare le misure previste per “tutti gli strumenti di ricarica” di conti di gioco, questi sì spesso commercializzati anche nei bar. A partire da oggi “sono oggetto di un’analisi di rischio da parte del concessionario, che elabora appositi indicatori relativi a tali strumenti o all’uso combinato degli stessi”. Con vari casi di operatività che possono suggerire l’esistenza di comportamenti sospetti: utilizzo di carte di credito contemporaneamente ad un e-wallet; ricarica effettuata con un elevato numero di carte in un intervallo di tempo ridotto; utilizzo di strumento di deposito non intestato al giocatore. Inoltre, le ricariche e i prelievi vanno comunicati in tempo reale al sistema centrale dell’Anagrafe dei Conti di Gioco o al massimo entro le 24 ore successive all’operazione. Ora l’Agenzia procederà alla presentazione del testo definitivo al Comitato di sicurezza finanziaria e alla successiva emanazione. A quel punto, le aziende avranno trenta giorni di tempo per adeguarsi alle linee guida. Pena l’irrogazione di specifiche sanzioni, mentre l’omessa o parziale comunicazione dei dati al Servizio Telematico Antiriciclaggio è valutata sotto il profilo dell’adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo preposti a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
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