28 Agosto 2017

Stretta sulle etichette alimentari a partire da aprile. In base ad una nuova normativa nazionale, alcune indicazioni sull’origine saranno obbligatorie e assolutamente necessarie. In particolare sul latte e i prodotti lattiero-caseari la normativa diventa particolarmente rigida e farà davvero pochi sconti. La circostanza è confermata da Barbara Klaus, avvocato dello Studio legale Rödl & Partner di Milano, massima esperta in Italia di Diritto dell’alimentazione, che chiarisce: “Dal mese di aprile 2017, in Italia, entra in vigore l’obbligo di indicare l’origine del latte nell’etichetta di latte e prodotti lattiero-caseari. Infatti, il Decreto ministeriale del 9 dicembre 2016, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 gennaio 2017; pertanto, detto Decreto entra in vigore dal 20 aprile 2017.
In particolare all’articolo 2 è resa obbligatoria in etichetta l’indicazione del “paese di mungitura” e del paese di “confezionamento e di trasformazione”; solo nel caso in cui le due località coincidessero, l’unica indicazione geografica potrà seguire la sola dicitura: “Origine del latte”. Tuttavia, l’obbligo di indicazione del Paese di origine si applica solo al latte e ai prodotti lattiero-caseari fabbricati e commercializzati in Italia. Infatti il Decreto ministeriale del 9 dicembre 2016 prevede esplicitamente che tali obblighi di etichettatura non si applichino ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in altri Stati membri o in Paesi terzi.
Al riguardo, l’avv. Barbara Klaus, ritiene “discutibile se le nuove norme siano realmente in grado di proteggere i consumatori e la produzione nazionale.” Al riguardo, spiega che: “Poiché in Germania e in Austria non vige un obbligo simile, il latte e i prodotti lattiero-caseari (formaggi, yogurt, ecc.) prodotti e commercializzati in questi Paesi possono essere importati e commercializzati in Italia, senza obbligo di indicare il Paese di mungitura e il Paese di condizionamento o trasformazione. Di conseguenza, una mozzarella prodotta in Germania con latte tedesco può essere venduta in Italia anche senza indicazione dell’origine del latte”.
La normativa ai raggi x
“Dal 13 dicembre 2016 – ricorda poi l’avvocato Klaus - gli alimenti preconfezionati devono riportare in etichetta, come indicazione obbligatoria, una dichiarazione nutrizionale; solo in alcuni casi, e secondo precise corrispondenze stabilite da una nota del Ministero della Salute, si possono prevedere deroghe a tale obbligo”. “Sull’etichetta di un prodotto alimentare preimballato – continua l’avvocato Klaus - devono essere obbligatoriamente riportate le indicazioni di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1169/2011; cioè devono essere presenti: la denominazione dell’alimento; l’elenco degli ingredienti; qualsiasi ingrediente che provochi allergie o intolleranze; la quantità di taluni ingredienti; la quantità netta dell’alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare; il paese d’origine o il luogo di provenienza; le istruzioni per l’uso; il titolo alcolometrico volumico effettivo; una dichiarazione nutrizionale”. “Inoltre – termina il legale esperto in Diritto dell’alimentazione - l’etichetta degli alimenti, oltre a fornire le informazioni necessarie relative al prodotto posto in vendita, può recare delle indicazioni facoltative a scopo promozionale (ad esempio, marchi, indicazioni sulla salute, indicazioni nutrizionali), ma tali indicazioni devono essere conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari”.
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