13 Marzo 2014

A) Gli artt. 68 e 71 del Tulps.
Sulla G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2013 è stata pubblicata la legge 7 ottobre 2013, n. 112 , “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 9, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”.
Questa legge modifica tra l’altro gli artt. 68, 69 e 71 del TULPS, introducendo, per la prima volta in questo testo unico, la SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività, ex art. 19 Legge n. 241/90), che sostituisce le licenze di pubblico spettacolo e intrattenimento quanto ricorrono determinate condizioni.
Il testo attualmente in vigore dell’art. 68 è il seguente:
<<1. Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.
2 .Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali>>.
L’art. 71 dispone oggi che <
* * *
Secondo il nuovo testo, la licenza prevista dall’art. 68 del Tulps viene dunque sostituita dalla SCIA in presenza delle seguenti condizioni:
- che all’evento partecipino fino ad un massimo di 200 persone:
- che l’evento si svolga entro le ore 24,00 del giorno di inizio.
In tutte le altre situazioni resta l’obbligo della licenza.
B) La Scia e l’art. 80 del Tulps
Orbene, la disposizioni in parola rendono opportune alcune puntualizzazioni.
Innanzitutto occorre rilevare che le recenti modifiche in nulla intaccano quanto disposto dall’art. 80 del Tulps – “L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare sa una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio” - per cui anche nei casi in cui in luogo del formale rilascio della licenza di esercizio è possibile l’utilizzo della SCIA è comunque indispensabile che il locale dove lo spettacolo o il trattenimento viene organizzato sia stato sottoposto alla verifica di sicurezza prevista da detta norma, da espletarsi da parte della competente commissione di vigilanza ai sensi degli artt. 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Tulps R.D. 6.5.1940, n. 635.
Se il legislatore avesse voluto diversamente stabilire lo avrebbe espressamente previsto.
In assenza della osservanza delle suddette disposizioni in materia di sicurezza l’utilizzo della SCIA non può pertanto legittimamente avvenire.
Il Ministero dell’Interno - da ultimo con la nota dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del 21 febbraio 2013 prot. 557/PAS/U/003524/13500 A(8), indirizzata alla Prefettura di Firenze - ha ancora una volta ribadito l’obbligatorietà del parere di agibilità della Commissione di vigilanza ex art. 141, lett. a) del R.D. n. 635 del 6.5.1940 anche per i locali e agli impianti con capienza pari o inferiore alle 200 persone.
Occorre altresì precisare che la determinazione della capienza dei locali va parimenti stabilita dalla competente Commissione di vigilanza in sede di parere tecnico, sulla base dei parametri previste dalle normative vigenti, prime fra tutte il D.M. Interno 16.3.2001, la Regola tecnica di prevenzione incendi D.M. Interno n. 149 del 19.8.1996, e la parte ancora vigente della Circolare a contenuto regolamentare del Ministero dell’Interno n. 16 del 15.2.1951 successivamente più volte modificata e integrata (indice di affollamento, uscite di sicurezza, numero dei servizi igienici, ecc.).
c) Chiarezza sul campo di applicazione della SCIA all’art. 68 del Tulps.
Da più parti era stata recentemente sostenuta la generale applicabilità all’art. 68 del Tulps della Scia di cui all’art. 19 della legge n. 241/90 come da ultimo modificato.
Le norme in commento fanno piazza pulita di tale interpretazione, peraltro mai condivisa dall’ufficio legale del Silb-Fipe, atteso che l’utilizzo della Scia viene previsto esclusivamente per gli “eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio”.
Ferma restando, anche in siffatta ipotesi, l’osservanza dell’art. 80 del Tulps.
Roma, addì 22 febbraio 2014
Avv. Attilio Pecora
(consulente legale nazionale Silb-Fipe)
Studio Legale Amministrativo
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