FEB. MAR. 2014
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D
al racconto di un cameriere
diManhattan:“dauncame-
riere ci si aspetta che sia
allergologo, sommelier,
censore dell’abuso di cellulari, foto-
grafo, confessore, intrattenitore, bar-
man, medico d’urgenza, buttafuori,
centralinista, barzellettiere, terapeuta,
poliglotta, valvola di sfogo, sensitivo,
maestrodibontonechefdilettante”.Un
cameriere è colui che deve soddisfare
richieste talvolta “ai limiti dell’assur-
do”, mantenendo un certo distacco e
il sorriso sulle labbra.
Un cameriere può essere la figura di
riferimentoperilcliente,chedetermina
in una buona percentuale la decisione
di andare in un locale piuttosto che in
unaltro.Misianoconsentitidueepisodi
personali: in un barmilanese dotato di
unabuona fama, vicinoal quale abitoe
dove mi capita spesso di fermarmi per
bere un caffè, in questi giorni uno dei
camerieri è particolarmente nervoso
e non ne fa mistero. Il risultato sono
stovigliesbattutesulbancone,parolac-
ce borbottate a voce nemmeno troppo
bassa e generica scortesia con gli av-
ventori. Bene: mi è passata la voglia di
quel caffè. Viceversa, in un ristorante
dove non mi recavo da diversi anni, e
nel quale sono recentemente tornata,
hoavutoun’accoglienzatalmentecalda
e affettuosa dal cameriere ‘di sempre’
che ho giurato a me stessa di tornare
molte altre volte senza più lasciar pas-
sare troppo tempo.
Questolungopreamboloserveadintro-
durreunaquestionepiùspiccatamente
tecnica: in quale modo un cameriere
può essere giuridicamente – ed econo-
micamente – coinvolto nella gestione,
tantodarivestireunruolopiùpartecipe
nella struttura dell’esercizio?
Meglio ancora: è giuridicamente con-
cepibile la figura del, per così dire,
cameriere-venditore in senso tecnico?
AUNAPRIMAVALUTAZIONE
stret-
tamentegiuridica,dovremmoafferma-
re che il cameriere non può essere as-
similato al venditore, da nessun punto
di vista.
Egli, infatti, non trasferisce laproprietà
di alcun bene: la sua attività consiste
nell’effettuareunaprestazioned’opera
(piùprecisamente,diservizi)nell’ambi-
todiunrapportodilavorosubordinato.
Per rapporto di lavoro subordinato si
intende, nello specifico, un’attività che
si distingue da quella del lavoratore
autonomo a motivo della soggezione
del lavoratore al potere direttivo (ad
esempio, organizzativo e disciplinare)
del datore di lavoro, con conseguente
limitazionedell’autonomiadellavorato-
reesuoinserimentonell’altruiorganiz-
zazione produttiva. Tale rapporto può
essere sia a tempo indeterminato, sia
a tempo determinato, quando ricorro-
no determinate circostanze, come per
esempiolastagionalità,purchésempre
nei limiti della legge. In ogni caso, tale
configurazionenonsembracompatibi-
le con l’idea di un cameriere-venditore
autonomo di prodotti.
Sembra difficile inoltre pensare a un
cameriere al quale venga offerto un
contratto da professionista a partita
IVA, perché non ne ricorrono i pre-
supposti (normalmente la partita IVA
vieneriservata,appunto,aiprofessioni-
sti lavoratori autonomi, ai quali, come
si è già detto, non pare che si possa in
alcun modo assimilare il cameriere).
Un’altra possibilità che si potrebbe
prendere in considerazione è quella
di un contratto a progetto, ma anche
questa veste giuridica appare un po’
tirata, pensando alle caratteristiche
dell’attività del cameriere, che appare
non troppo conciliabile con l’idea di
progetto posta alla base di quel tipo
di contratto.
E allora? Premesso tutto ciò che si è
detto, non si può negare che il modo
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PRIMO PIANO
DI FRANCESCA PULITANÒ
il cameriere
non trasferisce
la proprietà di
alcun bene