AGO. SET. 2013
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insomma, sonoammessi incommercio
‘parenti meno nobili’ della mozzarella
di bufala DOP, ma non bisogna snatu-
rarnedeltuttolecaratteristiche,abene-
ficiodeiconsumatorieamaggiortutela,
ovviamente, anche dei produttori.
ALTRIRICONOSCIMENTI
prevedo-
no regole meno rigide. Ad esempio,
per quello indicato dalla sigla IGP, cioè
‘indicazionegeograficaprotetta’ èsuffi-
ciente che il prodotto presenti una sola
caratteristica di distinzione, la zona di
produzioneèdelimitata inmodomeno
stringente e si ammette che alcune fasi
della lavorazione possano avvenire al
di fuori di essa e anche che le materie
prime provengano dall’estero.
Infine, ricordiamo il marchio comuni-
tario STG, cioè ‘specialità tradizionale
garantita’. In questo caso, ad essere
considerate e tutelate sono le carat-
teristiche specifiche che il prodotto
presenta, indipendentemente dalla
sua origine geografica; tali caratteri-
stiche sono stabilite da provvedimenti
comunitari e sono tali da distinguere
completamente quel prodotto da altri
simili della stessa categoria.
Per rimanere in zona campana, uno
dei prodotti cheattualmentegodonodi
quest’ultima qualifica è la pizza napo-
letana. A tale proposito, una curiosità:
essa deve essere consumata sul posto
appena sfornata, perché l’asporto de-
termina la perdita del marchio STG.
FORMEDI TUTELA TROPPORIGI-
DE
potrebbero però generare aspetti
problematici: è recente infatti la di-
scussione relativa a un articolo di leg-
ge (art. 4 quinquedecies del decreto
legge n. 171/2008, convertito in legge
295/2008), il quale, mosso dall’intento
di predisporre ulteriori misure di pro-
tezione della mozzarella di bufala, ha
stabilito che la sua produzione doves-
se avvenire, a partire dal gennaio di
quest’anno, in luoghi separati rispetto
a quelli in cui si svolge la lavorazione
di altri formaggi opreparati alimentari.
Tale norma avrebbe dovuto essere ul-
teriormente specificata da un decreto
attuativo del Ministero delle Politiche
Agricole.L’interventodelMinistero,pe-
rò,nelmarzodiquest’anno,sièlimitato
a prevedere il divieto, per i produttori
di mozzarella di bufala DOP, di dete-
nere latte e cagliate bufaline diverse
da quelle conformi ai requisiti per la
produzione della medesima. Per più
di una ragione, il provvedimento, così
applicato,avrebbecreatoseriedifficoltà
amolti stabilimenti, vuoi perché la sola
produzione della mozzarella di bufala
non è sufficiente a smaltire la quantità
di latte proveniente dalla mungitura,
vuoi per i rigidi requisiti di produzione,
che prevedono la trasformazione del
latteentrosessantaoredallamungitura.
Nell’aprile scorso, allora, l’intervento
del Ministero è stato corretto nel senso
di ammettere la produzione congiunta
di mozzarella di bufala ed altri sotto-
prodotti o derivati della stessa mate-
ria prima, ad esempio la ricotta. In tal
modo si è posto rimedio al rischio di
trasformare quella che doveva essere
una tutela più pregnante in una sorta
di boomerang contro gli stabilimenti
DOP. Ed è stato proprio il Consorzio a
svolgere una parte determinante.
Questavicendapermettediconcludere
affermando che il ruolo di questo, ma
anche degli altri consorzi alimentari,
non è soltanto quello, quasi statico, di
proteggere le caratteristiche esclusive
di un prodotto (che nel nostro caso
è certamente un patrimonio culturale
italiano), ma anche quello di guardare
conocchioattentoalleesigenzeconcre-
te dei produttori, garantendo, insieme,
dinamismo e qualità.
Riconoscimento
in sei tappe
- Legge 125 del 10/4/1054: tutela
delle denominazioni di origine e
tipiche dei formaggi
- D.P.R. 28/9/1979: riconoscimento
della denominazione tipica del
formaggio ‘mozzarella di bufala’
- D.P.R. 10/5/1993: riconoscimento
della denominazione di origine del
formaggio mozzarella di bufala
campana
- D.M. 7/4/1998: determinazione
degli elementi di etichettatura
per il prodotto DOP ‘mozzarella di
bufala campana’
- Decreto Ministero delle Politiche
Agricole 11/2/2008: modifica del
disciplinare di produzione della
denominazione della mozzarella di
bufala campana
- Decreti Ministero delle Politiche
Agricole 6/3/2013 e 24/4/2013:
regolamento attuativo e
successiva modifica della legge
295/2008
Denominazioni
DOP
denominazione
di origine
protetta
IGP
indicazione
geografica
protetta
STG
specialità
tradizionale
garantita