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GIU. LUG. 2013
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DISTRIBUZIONE
RISTORAZIONE
Sono inoltre enumerate diverse cause
di chiusura della fase pre-istruttoria
(la fase, cioè, che precede il proce-
dimento vero e proprio): tra esse si
annoverano ragioni formali, di irrego-
larità dell’istanza, oppure sostanziali,
qualora, per esempio, si valuti lamani-
festa infondatezza dei motivi addotti
dal ricorrente o si constati il buon esito
della moral suasion. Possono sussi-
stere, infine, ragioni di “efficacia ed
economicità dell’azione amministrati-
va” tali da indurre l’Autorità a valutare
che l’intervento richiesto non rientra
nelle proprie priorità, cosa che può
avvenire qualora la condotta lamen-
tata non sia ritenuta sufficientemente
meritevole di considerazione. Ciò non
toglie che, una volta pronunciata la
decisione di non procedere, l’Autorità
possa riprendere le indagini d’ufficio,
in considerazione di elementi inter-
venuti successivamente.
Queste non sono che le principali
questioni che emergono dal quadro
normativo recentemente introdotto:
certo, poiché non esiste norma che
non necessiti di interpretazione, si
può senz’altro ipotizzare che intorno
all’art. 62 continueranno a svilup-
parsi critiche e commenti.
1
Sostituzione dei termini di
pagamento da 30 o 60 gg
a 1 o 2 mesi.
2
Fatturazione semplificata
(possibilità cioè di
una fattura unica con
diverse scadenze) per evitare
il lievitare dei costi logistici
e amministrativi, delle
complicanze operative ed
essere in sintonia con l’agenda
digitale.
3
Regolamento di
attuazione, Articolo 5
“Termini di pagamento e
fatturazione, punto 4“: definire
come “data certa” quella della
ricezione della merce, con
conseguente decorrenza dei
termini di pagamento, per il
caso della ricezione via PEC
della fattura anticipata rispetto
all’arrivo della merce.
4
Somministrazione pasti:
assimilare il ciclo passivo della
transazione all’articolo 62 e non
alla direttiva UE.
5
Equiparazione della email (semplice)
per la determinazione della data di
invio e ricezione della fattura.
6
Trasferimento di merci tra soci
e Ce.di. di Gruppi Cooperativi:
inserimento o chiarimento al
riguardo.
7
Migliore definizione di “squilibrio
tra le parti”, o comunque migliore
definizione per scoraggiare
l’inefficacia da parte dell’ente preposto
al controllo.
8
Presa di posizione da parte
dell’Alleanza delle Cooperative
Italiane (come concordato
dagli attori del tavolo della filiera
Agroalimentare) da inviare ai due
ministeri.
30-60
giorni
MODIFICHE E MIGLIORAMENTI
Otto punti in discussione
L’Alleanza delle cooperative, organismo di coordinamento del mondo
cooperativo, ha individuato otto punti prioritari per una revisione
dell’articolo 62. Eccoli in sintesi:
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...68
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