Qualitaly_75 - page 14

GIU. LUG. 2013
12
INDUSTRIA
agricoltura
e la ricezione delle merci.
Tutto questo complesso di indicazio-
ni, che certamente non esauriscono il
numero delle pratiche commerciali,
svolge però, nell’intenzione di chi ha
predisposto il documento, un ruolo
chiaveper “identificareuna soluzione
all’asimmetria e al possibile abuso
del potere contrattuale da parte di
alcuni attori della filiera alimentare”
(queste ultime parole sono citate let-
teralmente dalla relazione introdut-
tiva all’allegato).
POSIZIONI DOMINANTI.
Da que-
sta dichiarazione di principio si può
prendere spunto per accennare bre-
vemente a un altro elemento contro-
verso: si è detto da parte di alcuni
che la norma dell’art. 62 troverebbe
applicazione soltanto nei casi in cui
sia possibile riscontrare “un signifi-
cativo squilibrio nelle rispettive po-
sizioni di forza contrattuale”. Questa
ipotesi è stata avanzata facendo leva
proprio sulla ratio ispiratrice della
norma, che mira, tra l’altro, ad eli-
minare le posizioni di dominio di
alcuni operatori su altri.
Si tratta però di una interpretazione
che non può essere accolta, perché
non appare giustificata dal tenore del
provvedimento: questo, infatti, all’ar-
ticolo 1, vieta i comportamenti che
possano generare squilibri, ma non
esplicita alcuna limitazione al proprio
ambitodi applicazione. Dunque, l’art.
62 si applica a tutte le transazioni
commerciali, anche tra operatori di
pari forza economica, aventi ad og-
getto la cessione di prodotti agricoli
e agroalimentari.
Da ultimo, qualche parola sul ruolo
dell’Autorità garante della concorren-
za e del mercato, che è intervenuta
con un regolamento (delibera 6 feb-
braio2013, pubblicata inG.U. n.58del
9/3/2013) sulle procedure istruttorie
relative a questa materia, vale a dire
sulle modalità di indagine che l’Au-
torità intende rispettare in caso di
denunce per concorrenza sleale: più
precisamente, il regolamento ripren-
de il concetto di significativo squili-
brio, ponendolo come fondamento
per la presentazione dell’istanza di
intervento dell’Autorità.
Occorre chiarire come quest’ultima
non abbia un obbligo di avviare il
procedimento che eventualmente
porterebbe alla sanzione: è invece
espressamente previsto, innanzi tut-
to, un tentativo di “moral suasion”,
che consiste nell’invitare per iscritto
l’operatore economico a rimuovere
i profili di illiceità della propria
condotta, onde evitare, appunto,
lo svolgimento di un procedimento
sanzionatorio.
Primo Piano
Le statuizioni in tema di pagamento
previste dall’articolo 62 devono essere
rispettate da tutti gli operatori della filiera
30-60
giorni
30-60
giorni
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...68
Powered by FlippingBook