GIU. LUG. 2013
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Q
uandosi parladi articolo
62 si fa riferimento al-
la norma contenuta nel
cosiddetto decreto-svi-
luppo emanato dal governo Monti.
Si tratta, nello specifico, del decreto
legge 24 gennaio 2012 n. 1, succes-
sivamente convertito in legge nel
maggio dello stesso anno. Come è
già certamente noto agli operatori
del settore, in esso sono previste al-
cune regole relative alla cessione dei
prodotti agricoli e alimentari.
In sintesi, si stabilisce che i contrat-
ti aventi ad oggetto la cessione dei
prodotti appenamenzionati debbano
essere conclusi in forma scritta; nel
comma 2 si predispongono alcune
cautele volte ad evitare la creazione
di squilibri tra operatori commerciali
che abbiano peso diverso sul mer-
cato; si stabilisce che i pagamenti
debbano avvenire a 30 giorni nel caso
di prodotti deteriorabili (dei quali si
fornisce una elencazione di massima)
e a 60 giorni negli altri casi; infine, si
attribuisce all’Autorità garante per la
concorrenza e il mercato la vigilanza
sull’applicazione delle norme e sulla
relativa irrogazione delle sanzioni.
Alcuni punti di questa nuova legge
richiedonoun commentoda parte del
giurista, anche e soprattutto perché
tra i destinatari della normativa non
sono mancati discussioni e dubbi.
LEGGE ITALIANA O DIRETTIVA
COMUNITARIA?
Innanzi tutto, ci
si è domandati quale sia la relazione
tra questo provvedimento e la norma
comunitaria contenuta nella diretti-
va 2011/7/UE, regolante la materia
dei ritardi di pagamento e recepita
da un provvedimento del legislatore
italiano successivamente emanato,
classificato come decreto legislativo
192/2012.
Il dibattito su questo punto è stato
condotto sul piano del tecnicismo
giuridico: di esso si è resa portavoce
la stessa Confindustria, sostenuta
peraltro dal Ministero per lo svilup-
po economico, la quale ha sollevato
il dubbio che il decreto legislativo
192/2012 abbia abrogato l’art. 62.
Si tratta di una presa di posizione
che, nella sostanza, contiene una
critica volta soprattutto ai ridotti
termini di pagamento, che, si sostie-
ne, penalizzerebbero alcune realtà
a favore di altre. Sul punto è inter-
venuto il Ministero delle politiche
agricole, che ha invece ribadito la
piena vigenza dell’art. 62, adducen-
do l’argomento della specialità di
esso rispetto alle norme, più gene-
rali perché riferite ampiamente alle
transazioni commerciali, del decreto
legislativo 192/2012.
Dunque, la realtà con cui gli ope-
ratori devono confrontarsi è quella
dell’art. 62, le cui statuizioni in te-
ma di pagamento debbono essere
rispettate.
Può essere peraltro interessante sof-
fermarsi su altri aspetti di questa
Primo Piano
Articolo 62, un
po’ di chiarezza
di Francesca Pulitanò
La disciplina dei tempi di pagamento,
entrata in
vigore il 24 ottobre scorso, continua a far discutere
e a dividere. Perf ino due Ministeri sono su posizioni
opposte dopo l’entrata in vigore della direttiva
europea sullo stesso tema, generando ulteriore
confusione e incertezza. Il parere del giurista