GIU. LUG. 2013
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norma, che generalmente appaiono
trascurati.
Si può ricordare, ad esempio, che
in data 19 ottobre 2012 il Ministero
delle politiche agricole ha emana-
to un regolamento di attuazione
dell’art. 62, nel quale si fornisco-
no chiarimenti sul contenuto del
comma 2 lettera e), vale a dire sul
divieto di “adottare ogni condotta
commerciale sleale che risulti tale
anche tenendo conto del comples-
so delle relazioni commerciali che
caratterizzano le condizioni di ap-
provvigionamento”.
PRATICHECOMMERCIALI SLEA-
LI.
Si afferma nel decreto del Mini-
stero che “rientrano nella definizione
di condotta commerciale sleale anche
il mancato rispetto dei principi di
buone prassi e le pratiche sleali iden-
tificate dalla Commissione europea”
edagli organismi comunitari preposti
ai problemi della filiera alimentare.
Allo scopo di specificare meglio il
concetto di pratiche commerciali sle-
ali è stato predisposto un allegato al
regolamento di attuazione, nel quale
è riportato un elenco delle suddette
prassi.
Si prendono in considerazione gli
aspetti relativi alle modalità di con-
clusione degli accordi commerciali,
ai termini generali di tali accordi, agli
strumenti giuridici per porre fine al
rapporto e per applicare eventuali
sanzioni contrattuali; ancora, si rego-
lano i confini entro i quali sono am-
messe azioni unilaterali modificative
dei contratti, gli scambi di informa-
zioni tra i contraenti, la ripartizione
dei rischi e vari altri punti nodali
per gli scambi commerciali, come il
compenso per l’inclusione nel listino,
le vendite condizionate e la consegna
L’articolo 62 in sintesi
non è stato
abrogato
da norme
successive
si applica a
tutti i contratti
di cessione di
prodotti agricoli e
agroalimentari
mira a evitare
un significativo
squilibrio
tra operatori di
diversa forza
economica
vieta
l’esercizio
di pratiche
commerciali
sleali
prevede il ricorso
all’Autorità garante
della concorrenza e del
mercato