DIC. GEN. 2014
17
quale siano dichiarate le caratteristiche
delmezzodi trasporto: in sostanza, una
relazione tecnica, firmata da un tecnico
abilitatoedallegalerappresentantedella
ditta. Qui, oltre al mezzo che si intende
impiegare,occorreinseriretuttociòche
riguarda la natura delle sostanze tra-
sportate,daunlato,e,dall’altro,bisogna
descriverequali attivitàdi sanificazione
del mezzo sono previste e dove esso
sarà ricoverato.
Queste precauzioni dipendono dall’esi-
stenza di precisi requisiti, che devono
essereposseduti daimezzi utilizzati per
il trasporto di alimenti. Di seguito una
sommaria rassegna, in base a quanto
si ricava dal Reg. CE n. 852/04, all. II,
cap. IV:
-Ivanidicarico
deiveicolie/oiconteni-
tori utilizzati per il trasporto di prodotti
alimentaridevonoesseremantenutipu-
litiedevonoesseresottopostiaregolare
manutenzione al fine di proteggere i
prodotti alimentari da fonti di contami-
nazione; inoltre, se necessario, devono
essere progettati e costruiti in modo
tale da consentire un’adeguata pulizia
e disinfezione. Inoltre non debbono es-
sere utilizzati per trasportare qualsiasi
materiale diverso dai prodotti alimen-
tari se questi ultimi possono risultarne
contaminati.
- Se i veicoli e/o i contenitori
sono adi-
bitialtrasportodialtramerceinaggiunta
ai prodotti alimentari o di differenti tipi
di prodotti alimentari contemporanea-
mente, si deve provvedere, ove neces-
sario, a separare in maniera efficace i
vari prodotti.
- I prodotti alimentari sfusi
liquidi,
granulari o in polvere devono essere
trasportati in vani di carico e/o conte-
nitori riservati al trasporto di prodotti
alimentari.
- Se i veicoli e/o i contenitori
sono
adibiti al trasporto di merci che non
siano prodotti alimentari o di differenti
tipi di prodotti alimentari, si deve prov-
vedere a pulirli accuratamente tra un
carico e l’altro per evitare il rischio di
contaminazione.
- Ove necessario,
i vani di carico
dei
veicoli e/o i contenitori utilizzati per tra-
sportare i prodotti alimentari debbono
essere atti a mantenere questi ultimi in
condizioni adeguate di temperatura e
consentiredicontrollarelatemperatura.
Possiamoinoltrerichiamareledifficoltà
oggettivedivariogenerechepossonoin
astratto intralciare la corretta consegna
dellemerci, dai divieti di circolazione in
certigiornioincerteareemetropolitane,
aqualsiasieventonaturalechenerallenti
la corsa verso la nostra tavola. Diventa
così ancora più importante osservare
scrupolosamente tutte le regole, non
tanto per evitare le sanzioni, ma anche
- soprattutto - perché ciascun membro
della collettività deve ormai assumersi
la propria parte di responsabilità, giu-
ridicamente e socialmente rilevante, in
unmondo in cui gli automatismi tecnici
rischiano di andare a discapito della
salute.
La cornice
normativa
Gli articoli 1683 e 1684 del
Codice Civile fissano i capisaldi
del contratto di trasporto
delle merci. Il trasportatore è
detto vettore, e su di lui grava
personalmente la responsabilità
del trasporto delle cose fino alla
destinazione finale (per questo si
parla di obbligazione di risultato).
Talvolta egli può avvalersi
dell’operato di altri vettori, ai
quali si lega con contratti di
subtrasporto. Il vettore riceve,
alla consegna delle merci, una
lettera, detta ‘di vettura’, nella
quale sono contenuti i dettagli del
rapporto, vale a dire le generalità
dei soggetti e una sommaria
descrizione delle merci.
Le obbligazioni del vettore
sono quelle di ricevere le merci
in consegna, di custodirle, di
eseguire, appunto, il trasporto e
di consegnarle al destinatario.
Ora, nel momento in cui avviene
la consegna, il destinatario ha il
diritto di chiedere di controllare,
a proprie spese, l’identità e
lo stato delle merci che gli
vengono consegnate. In caso
di irregolarità, egli ha infatti
azione diretta contro il vettore,
sia in ordine all’esecuzione del
trasporto che relativamente ad
eventuali danni. Tali azioni però si
estinguono qualora il destinatario
abbia accettato la consegna
senza riserve, a meno che non
sia possibile provare che siano
intervenuti dolo o colpa grave del
vettore, nel qual caso la tutela
riprende vigore.
Ancora, possiamo individuare una
responsabilità del trasportatore
per la perdita o l’avaria delle cose,
responsabilità operante per tutto
il lasso di tempo che intercorre
tra il momento in cui prende in
carico le merci da consegnare
e quello in cui le riconsegna.
La responsabilità viene meno
se l’evento dannoso si sia
verificato per caso fortuito, vale
a dire in circostanze impreviste
e indipendenti dalla volontà
dei contraenti, oppure, ai sensi
dell’art. 1693, se la perdita o il
deterioramento possano imputarsi
alla natura o ai vizi delle cose o al
loro imballaggio, o dipendano dal
mittente o dal destinatario.