OTT. NOV. 2013
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I
temi trattati in questo numero di
Qualitaly permettono all’opera-
tore del diritto di compiere più
di una riflessione. Viviamo infatti
in un mondo in cui sono state intro-
dotte molte novità, non soltanto per
il progresso scientifico e tecnologico,
ma anche per le modalità attraverso le
quali si realizzano determinati obietti-
vi lavorativi. Le trasmissioni televisive,
ad esempio, talvolta rendono partico-
larmente semplice accedere ad ambiti
professionali che sarebbero invece
preclusi utilizzando percorsi ordinari
di selezione. Penso alle competizioni
culinarie,ma anche alle scuoledi canto
o di ballo, che consentono ai vincitori
di vivere esperienze già inquadrabili in
un livello avanzato di professionalità,
evitandodaun lato la cosiddetta ‘gavet-
ta’, ma forse, dall’altro, bruciando delle
tappe di formazione, la cui mancanza
potrebbe risultare determinante in un
futuro appena più lontano.
QUESTEVALUTAZIONI
mi portano,
quasi per contrasto, a riconsiderare
l’aspetto della formazione dei giovani
(non solo cuochi) sotto un profilo più
strettamente giuridico. Si tratta di un
tema attuale e difficile, considerate le
difficoltà che deve superare, oggigior-
no, chi cerca un impiego.
Eppure lo Stato è intervenuto recen-
temente con una regolamentazione di
quellochetecnicamentevienechiamato
‘apprendistato’, e che evoca romanti-
camente un rapporto tra datore di la-
voro e giovane lavoratore fondato su
un dare/avere molto speciale: da un
lato, l’esperienza, l’incoraggiamento,
l’insegnamento;dall’altro,l’entusiasmo,
la disponibilità, il desiderio di miglio-
rare. Per passare al pragmatismo che
le norme impongono, in questa breve
descrizione definiremo questo stesso
rapporto riferendo le novità contenute
in alcune recenti riforme.
Ènoto–nonci sarebbe forsenemmeno
bisogno di ribadirlo – che il rapporto
tra apprendista e datore di lavoro non
è un’invenzione dei tempi moderni,
ma affonda le proprie radici in tempi
antichi, addirittura nell’ambito delle
Corporazioni medievali, all’interno
delle quali si trovano i primi tentativi
di sistematizzazione giuridica. Per l’I-
talia a noi contemporanea, senza poter
qui richiamare tutto l’iter di norme che
si sono susseguite nel tempo, si può
ricordare l’esistenza del ‘tirocinio’, pre-
visto dagli articoli dal 2130 al 2134 del
Codice Civile.
Tali articoli, che già rappresentavano
un’integrazione rispetto a leggi più ri-
salenti, sono stati poi seguiti da altri
interventi, sia negli anni Ottanta che
negli anni Novanta dello scorso secolo,
fino ad arrivare alla riforma costituzio-
nale del 2003, con la quale venivano
demandate alle Regioni le competenze
ad emanare la regolamentazione della
formazione professionale. Ancora, il
d.lgs14settembre2011(c.d.TestoUnico
dell’apprendistato) ha introdotto una
nuova disciplina più organica, che ten-
teremo di riassumere per sommi capi.
TIPOLOGIE DI CONTRATTO.
In-
nanzi tutto, si possono distinguere
diverse tipologie di contratto, che si
differenziano da una parte per l’età dei
giovani coinvolti, dall’altra per l’ambito
nel quale i contratti sono applicabili.
Si tratta di:
Q
apprendistato per la qualifica e per
il diploma professionale, che riguarda i
soggetti tra i 15 e i 25 anni e serve per
acquisire sia il diploma che la qualifica
professionaleinqualsiasisettorediatti-
vità,cosìcomeprevistodall’art.3.Sinoti
come questa forma contrattuale possa
avere come protagonisti anche giovani
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PRIMO PIANO
DI FRANCESCA PULITANÒ
Le competizioni
culinarie fanno
bruciare tappe
di formazione
importanti per
la professione