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APR. MAG. 2013
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Il parere legale DI FRANCESCA PULITANò
Catering e banqueting
di fronte al diritto
I
nnanzi tutto, una precisazione: parlare di catering e di banqueting
non è esattamente la stessa cosa. Il catering si può tecnicamente
definire come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande
(dall’inglese, ‘to cater’) presso il domicilio del consumatore.
Il vocabolo, così inteso, fa riferimento soprattutto ai pasti preparati
nelle mense in generale (aziendali, scolastiche, di enti pubblici, ecc.).
Con la parola banqueting, invece, si allude più specificamente alla
preparazione di pasti finalizzata alla celebrazione di eventi particolari
(come matrimoni o fiere) e perciò nel termine sono strutturalmente
comprese anche tutte le attività di contorno, come la preparazione dei
tavoli o del buffet, il servizio ai tavoli stessi, la predisposizione di sedie,
tovagliati, posaterie e stoviglie e il riordino conclusivo.
In ambedue i casi, al giurista si pone il problema di inquadrare la
situazione concreta in una tipologia contrattuale.
Tra somministrazione e appalto.
All’uopo possono essere
richiamati due contratti disciplinati dal Codice Civile: il primo è l’appalto
di servizi, previsto dall’art. 1655, che recita
“L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di
un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro” (nel nostro
caso, chi dà l’incarico rivestirebbe il ruolo di committente, il ristoratore
quello di appaltatore).
Non manca, però, chi vede maggiori somiglianze con un altro tipo
contrattuale, quello della somministrazione che, in base all’art. 1559
c.c., è “il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo
di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o
continuative di cose”. Una tesi intermedia vede negli accordi di catering
e di banqueting dei contratti misti, consistenti, per l’appunto, in una
combinazione tra somministrazione ed appalto.
Ora, l’importanza di conferire una veste giuridica a questo tipodi relazioni
è ovvia: in caso di controversie si potrà ricorrere al mezzo di tutela
più opportuno. Il nostro codice offre in più luoghi indicazioni generali
per l’esecuzione dei contratti: si può ricordare l’obbligo di diligenza
nell’adempimento ex art. 1176, in cui può rientrare l’osservanza degli
obblighi di qualità sui prodotti forniti, oppure, nello stesso ordine di
idee, l’obbligo del risarcimento del danno, che incombe, ex art. 1218,
a chi non adempie esattamente.
D’altra parte, il principio del riconoscimento dell’autonomia contrattuale
fa sì che le parti possano ricorrere ad accordi specifici relativi alla
concreta fornitura: ad esempio, si può pattuire che la risoluzione
del contratto possa essere chiesta dal ristoratore nel caso in cui il
committente presenti un numero di coperti decisamente inferiore a
quello inizialmente concordato; per la stessa ipotesi, si può prevedere
un sistema di trattenimento della caparra.
Insomma, il diritto “guarda” la festa dall’alto, pronto ad intervenire per
risolvere le difficoltà!
terminicontrattualiincasodicancella-
zione, la specificadelmenue le tariffe,
tipodi allestimento, numerodi coperti
garantiti, le modalità di pagamento
e le disposizioni in merito al versa-
mento della caparra. Inoltre è bene
contemplare la clausola che prevede,
in caso di mancato pagamento della
caparra, la risoluzione del contratto e
impone il pagamento di una penale.
Importante specificare nel contratto
se vengono forniti servizi ulteriori,
ad esempio se è compreso o meno
l’allestimento floreale, il servizio fo-
tografico, la musica ecc.
Penali.
Utile prevedere anche delle
penali, nel caso incui nonsiano rispet-
tati i termini di pagamento o il clien-
te richieda l’annullamento dell’intero
evento,cheaumentanoinproporzione
al preavviso dato: più breve sarà il
preavviso, maggiore dovrà essere la
penale prevista.
Non solo: se il cliente richiede la pos-
sibilitàdi servirealimenti nonprodotti
dalla Casa (pensiamo ad esempio alla
torta nuziale, spesso ordinata diret-
tamente a un pasticcere di fiducia),
può essere una buona cautela quella
di segnalare espressamente nel con-
tratto che il ristoratore deve ritenersi
sollevato da ogni conseguenza possa
derivare da prodotti non preparati da
lui direttamente. Perché la prudenza
non è mai troppa.
foto di Stefano Scatà
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