GIU. LUG. 2014
44
C
on l’introduzione del con-
tratto di somministrazione
diattivitàlavorativaatempo
determinato, il legislatore
del 2003 (nello specifico, all’art. 20 c.4
l. 276/2003) aveva innovato rispetto
alladisciplinaprevigente,ammettendo
il ricorso a questa tipologia di presta-
zione lavorativa “a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organiz-
zativo o sostitutivo, anche se riferibili
all’ordinaria attività dell’utilizzatore”.
Questa normazione aveva suscitato al-
cuni problemi interpretativi, dato che
conessasieraverificatounmutamento
dellarelazionetral’attivitàtemporanea
ivi prevista e i contratti collettivi: se,
infatti, nella precedente legislazione
del 1997 era stabilito che la fornitura
di lavoro temporaneo potesse essere
impiegata anche “nei casi previsti dai
contratti collettivi nazionali della ca-
tegoria di appartenenza dell’impresa
utilizzatrice,stipulatidaisindacaticom-
parativamentepiùrappresentativi”,nel
2003venivariservataaicontratticollet-
tivisoltantolapossibilitàdiindividuare
i limiti quantitativi di utilizzazione, nel
rispetto di quanto sancito, a proposito
del contratto a termine, dall’art. 10 del
d. lgs. 368/2001.
In questo quadro di riferimento, la cui
complessità è evidente, ci si poneva il
problema di individuare se, ed entro
qualilimititemporali,sipotesseritene-
reprorogatal’efficaciadeicontratticol-
lettivi già vigenti. Aquestoproblema si
puòtuttaviasoltantoaccennare,segna-
landonel’esistenza:infatti,ritenutacon-
clusa quella che veniva indicata come
una fase di transizione, intercorrente
cioè tra il predetto intervento del 2003
e il successivo decreto del Ministero
per la necessaria autorizzazione alle
agenzie del lavoro, emanato in data
2 luglio 2004, si è infine consolidata
l’opinione secondo cui i contratti col-
lettivi cui fare riferimento sarebbero
stati quelli vigenti nel 2003.
QUESTA PREMESSA,
che non può
spingersi oltre per evitare che questo
approfondimento diventi un noioso
susseguirsi di articoli di legge non
necessariamente collegati tra loro in
modo trasparente, ha lo scopo di ar-
rivare a quella che è una delle riforme
più discusse dell’attuale Governo: la
redazione di quello che viene definito
“jobs act”.
Ora, anche a chi non sia un perfetto
conoscitore dell’inglese, la terminolo-
gia usata dagli esponenti del Governo,
e ripresa dalla stampa, può senz’altro
evocare l’ideadi undocumento finaliz-
zato a regolare il lavoro. L’espressione
cometalepareessereinrealtàestranea
alla tradizione giuridica anglosassone
ed è probabilmente giunta a noi attra-
verso lamediazione americana: infatti,
il sitodellaCasaBiancadànotiziadi un
provvedimentodelPresidenteObama,
chiamato appunto ‘jobs act’, emanato
nel 2011 e descritto come “il piano del
Presidente Obama per creare posti di
lavoro”; con questo stesso nome il Pre-
sidente americano aveva presentato al
Congresso una proposta di legge, nei
fatti mai approvata.
Il Governo italiano ha poi provveduto
a chiarire direttamente il significato di
questa singolare denominazione, di-
chiarando che si tratta del “piano del
Governoper favorire il rilanciodell’oc-
cupazione e riformare il mercato del
lavoro italiano”.
Questioni terminologiche, certo, ma
legate a doppio filo con la politica,
l’economia, la società. Il decreto così
pomposamentedefinito, emanato il 24
aprile 2014, alla lettura risulta quasi
deludente, non essendo altro che un
gruppetto di articoli volti ad abrogare
0I RSZMXk HIP .SFW %GX
-R XIQE HM SGGYTE^MSRI E XIQTS HIXIVQMREXS
PI QMWYVI GSRXIRYXI RIP HSGYQIRXS HIP +SZIVRS
WYP PEZSVS QIXXSRS PE JPIWWMFMPMXk EP GIRXVS HIPPI
VIPE^MSRM XVE MQTVIWI I PEZSVEXSVM
IN TAVOLA
DI FRANCESCA PULITANÒ
il contratto di somministrazione può
essere lo strumento adeguato
per dare una spinta all’occupazione