Il riferimento normativo per il CPO è la circolare n.107 del 5 luglio 2017, che fornisce indicazioni operative in merito alla disciplina delle prestazioni occasionali, itrodotta dall'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 , così come convertito dalla Legge n.96 del 21 giugno 2017.
Ecco sintetizzati alcuni aspetti salienti:
- Sono ammessi per soggetti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato
- Vi si può accedere previa registrazione del datore di lavoro e del lavoratore sul portale INPS
- A ogni nuova prestazione di lavoro occasionale il datore di lavoro deve inserire in procedura la relativa comunicazione all'INPS
- Il datore di lavoro deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio virtuale attraverso il mod.F24, che sarà decurtato di volta in volta in base agli importi delle singole prestazioni comunicate in procedura
- Il pagamento diretto del lavoratore avviene da parte dell'INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione
Limiti economici:
- per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro
- per ciascun lavoratore, con riferimento a ogni datore di lavoro, sono consentiti compensi di importo non superiore a 2.500 euro
- per ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei lavoratori, sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro
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