DIC. GEN. 2015
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modificata, deve essere indicata in
modo chiaro in etichetta e, nel caso
di prodotti sfusi, sul cartello esposto
a disposizione dei consumatori. Co-
me sicuramente il lettore ricorderà, il
D.Lgs. 114/2006 venne applicato per
“stadi” visto chedopo lapubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, subì nel giro
di pochi mesi una integrazione degli
ingredienti allergenici.
La Legge “Comunitaria 2008” entrata
in vigore nel Luglio scorso, ha nuova-
mente aggiornato l’elenco degli in-
gredienti che debbono essere obbliga-
toriamente segnalati ai consumatori.
L’art. 27 della Legge n. 88 del 7 Lu-
glio 2009, meglio conosciuta come
“Comunitaria 2008”, pubblicata sul-
la G.U. del 14 Luglio 2009, ha infatti
predisposto un nuovo elenco degli
allergeni la cui presenza deve essere
segnalata nei prodotti alimentari in
base a quanto previsto dalla Direttiva
CE 68/2007 della Commissione del 27
Novembre 2007.
RESPONSABILITÀ.
Il Regolamen-
to definisce anche la responsabilità
dell’operatore. “L’operatore responsa-
bile delle informazioni sugli alimenti
è l’operatore con il cui nome o con
la cui ragione sociale è commercia-
lizzato il prodotto o, se tale operatore
non è stabilito nell’UE, l’importatore.
Egli assicura la presenza e l’esattezza
delle informazioni sugli alimenti, con-
formemente alla normativa europea
applicabile in materia di alimenti e ai
requisiti delle pertinenti disposizioni
nazionali. Quando gli alimenti sono
preimballati, le informazioni obbliga-
torie devono comparire sul preimbal-
laggioo suun’etichetta a esso apposta.
Quando gli alimenti non sono preim-
ballati, le informazioni sugli alimenti
devono essere trasmesse all’opera-
tore che riceve tali alimenti affinché
quest’ultimo possa fornirle al consu-
matore finale, se necessario”.
Questo articolo è stato da me inserito
all’interno di Facecook.it dove ci sono
tantissime altri dettagli in merito al
mondo degli allergeni
http://www.facecook.it/articoli/mon- do-intolleranzeL’elenco degli allergeni
alimentari
1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo,
avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati,
tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e
prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il
livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale
sono derivati;
b) malto-destrine a base di grano e prodotti derivati, purchè il processo
subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il
prodotto di base dal quale sono derivati;
c) sciroppi di glucosio a base d’orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine
agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
2. Crostacei e prodotti derivati.
3. Uova e prodotti derivati.
4. Pesce e prodotti derivati, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o
carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel
vino.
5. Arachidi e prodotti derivati.
6. Soia e prodotti derivati, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purchè il processo
subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il
prodotto di base dal quale sono derivati;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo
acetato Dalfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di
soia.
7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di
origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;
b) lattitolo.
8. Frutta a guscio, cioe` mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole
(Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi
(Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K.
Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci
del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a
guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine
agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
9. Sedano e prodotti derivati.
10. Senape e prodotti derivati.
11. Semi di sesamo e prodotti derivati.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10
mg/l espressi come SO2.
13. Lupini e prodotti derivati.
14. Molluschi e prodotti derivati;
Fonte: Legge n. 88 del 7 Luglio 2009, art. 27




