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DIC. GEN. 2015

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modificata, deve essere indicata in

modo chiaro in etichetta e, nel caso

di prodotti sfusi, sul cartello esposto

a disposizione dei consumatori. Co-

me sicuramente il lettore ricorderà, il

D.Lgs. 114/2006 venne applicato per

“stadi” visto chedopo lapubblicazione

sulla Gazzetta Ufficiale, subì nel giro

di pochi mesi una integrazione degli

ingredienti allergenici.

La Legge “Comunitaria 2008” entrata

in vigore nel Luglio scorso, ha nuova-

mente aggiornato l’elenco degli in-

gredienti che debbono essere obbliga-

toriamente segnalati ai consumatori.

L’art. 27 della Legge n. 88 del 7 Lu-

glio 2009, meglio conosciuta come

“Comunitaria 2008”, pubblicata sul-

la G.U. del 14 Luglio 2009, ha infatti

predisposto un nuovo elenco degli

allergeni la cui presenza deve essere

segnalata nei prodotti alimentari in

base a quanto previsto dalla Direttiva

CE 68/2007 della Commissione del 27

Novembre 2007.

RESPONSABILITÀ.

Il Regolamen-

to definisce anche la responsabilità

dell’operatore. “L’operatore responsa-

bile delle informazioni sugli alimenti

è l’operatore con il cui nome o con

la cui ragione sociale è commercia-

lizzato il prodotto o, se tale operatore

non è stabilito nell’UE, l’importatore.

Egli assicura la presenza e l’esattezza

delle informazioni sugli alimenti, con-

formemente alla normativa europea

applicabile in materia di alimenti e ai

requisiti delle pertinenti disposizioni

nazionali. Quando gli alimenti sono

preimballati, le informazioni obbliga-

torie devono comparire sul preimbal-

laggioo suun’etichetta a esso apposta.

Quando gli alimenti non sono preim-

ballati, le informazioni sugli alimenti

devono essere trasmesse all’opera-

tore che riceve tali alimenti affinché

quest’ultimo possa fornirle al consu-

matore finale, se necessario”.

Questo articolo è stato da me inserito

all’interno di Facecook.it dove ci sono

tantissime altri dettagli in merito al

mondo degli allergeni

http://www.facecook.it/articoli/mon- do-intolleranze

L’elenco degli allergeni

alimentari

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo,

avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati,

tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e

prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il

livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale

sono derivati;

b) malto-destrine a base di grano e prodotti derivati, purchè il processo

subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il

prodotto di base dal quale sono derivati;

c) sciroppi di glucosio a base d’orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine

agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2. Crostacei e prodotti derivati.

3. Uova e prodotti derivati.

4. Pesce e prodotti derivati, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o

carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel

vino.

5. Arachidi e prodotti derivati.

6. Soia e prodotti derivati, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purchè il processo

subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il

prodotto di base dal quale sono derivati;

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo

acetato Dalfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di

soia.

7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di

origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;

b) lattitolo.

8. Frutta a guscio, cioe` mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole

(Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi

(Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K.

Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci

del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a

guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine

agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

9. Sedano e prodotti derivati.

10. Senape e prodotti derivati.

11. Semi di sesamo e prodotti derivati.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10

mg/l espressi come SO2.

13. Lupini e prodotti derivati.

14. Molluschi e prodotti derivati;

Fonte: Legge n. 88 del 7 Luglio 2009, art. 27