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È
noto che senza essere titolari del “patentino” non è possibile
porre in vendita sigarette. Tale divieto non è pero applicabile alle
sigarette elettroniche.
Il tabacco difatti non può essere posto liberamente in vendita
essendo tuttora vigente, nonostante i richiami dell’Autorità An-
titrust, il regime di monopolio imposto dall’Amministrazione Autonoma (ora
delle dogane e dei monopoli).
Le sigarette elettroniche sono invece un normalissimo prodotto appartenente
alla categoria dei “generi non alimentari”, per la cui vendita non sono poste
condizioni particolari al pari di qualsiasi altro prodotto di tal genere.
Nulla specificamente osta a tale vendita neppure per chi è già titolare di una
diversa attività commerciale (es. pubblico esercizio, locale di spettacolo e
trattenimento), per cui sono perfettamente ipotizzabili, perché lecite e le-
gittime, anche le cosiddette attività promiscue.
Si registra al riguardo la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico,
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione, n. 146555 del 10 set-
tembre 2013, che ha infatti affermato che le discipline relative al commercio,
D.Lgs 114/1998, e alla somministrazione, Legge 287/1991, non contengono
L’AVVOCATO
E-Cig in discoteca
Facciamo chiarezza
N
L
La vendita delle sigarette elettroniche nelle discoteche e nei pubblici esercizi
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