disposizioni che vietano la coesistenza in un medesimo locale di più attività,
anche se intestate a soggetti diversi.
Peraltro, viene precisato dal Ministero, l’ordinanza del 26 giugno 2013 del
Ministro della Salute non reca alcuna menzione specifica in merito all’utilizzo
dei locali destinati alla vendita di tali prodotti.
Il Ministero, in conclusione, ha affermato che nel caso di coesistenza di due
attività commerciali resta ferma la (sola) necessaria osservanza delle disposi-
zioni relative al possesso dei requisiti di accesso (si ricorda che con il decreto
legislativo 59/2010, di attuazione della Direttiva Comunitaria Servizi, sono
stati unificati, per l’attività di vendita e per l’attività di somministrazione
i requisiti morali e professionali; fermo restando che colui il quale intende
aprire un pubblico esercizio deve dimostrare di possedere anche i requisiti
morali riconducibili al TULPS, testo unico di pubblica sicurezza), il rispetto
delle norme igienico-sanitarie e urbanistiche riguardanti le destinazioni d’u-
so, nonché il rispetto di tutti i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria
ed edilizi previsti per il loro legittimo svolgimento.
L’unico vincolo specifico che riguarda la vendita delle sigarette elettroniche
è quello relativo al divieto di vendita ai minori.
L’ordinanza del Ministero della salute del 26 giugno 2013 (pubblicata nella
GU del 29 luglio 2013), ha disposto il “Divieto di vendita ai minori di sigarette
elettroniche con presenza di nicotina e divieto di utilizzo nei locali chiusi delle
istituzioni scolastiche”.
Nel caso di mancato rispetto del divieto è prevista l’applicazione delle me-
desime sanzioni stabilite per il prodotto da tabacco, ovvero quelle indicate
all’art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, come modificato
dall’art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge dell’8 novembre 2012, n. 189, secondo cui a decorrere
dal 1° gennaio 2013 “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250
a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori
di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi,
della licenza all’esercizio dell’attività.
u
Avv. Attilio Pecora
(Consulente legale nazionale Silb-Fipe)
N
L
L’AVVOCATO
Le
sigarette elettroniche
possono essere
vendute in discoteca pur non possedendo
licenza per la vendita di tabacco