Wi-Fi senza rischi per gli esercenti

Gli esercenti non sono più tenuti ad identificare i clienti che usufruiscono del servizio di wi-fi messo a disposizione nel proprio locale, né a monitorare ed archiviare i dati delle sessioni internet...

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Gli esercenti non sono più tenuti ad identificare i clienti che usufruiscono del servizio di wi-fi messo a disposizione nel proprio locale, né a monitorare ed archiviare i dati delle sessioni internet relative.
È quanto confermato dall’Autorità per la Protezione dei Dati Personali (Garante della Privacy) in risposta ad un quesito della Fipe, a seguito dell’abrogazione già dal 2011 di alcune norme contenute nel c.d. Decreto Pisanu (D.L. 27 luglio 2005 n. 144), in particolare di quelle che prevedevano l’obbligo in capo all’esercente di identificare i clienti che si servivano del servizio wi-fi del proprio locale, nonché di monitorarne i dati.
Il Decreto Pisanu nasceva in un clima di tensione per via di alcuni attentati terroristici che avevano colpito l’Europa in quel periodo (Madrid, Londra) e prevedeva infatti “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”.
A distanza di anni, quando ormai l’emergenza era passata, le modalità per contrastare il terrorismo evolute e stava invece prendendo piede l’esigenza di liberalizzare e semplificare le attività economiche, il legislatore ha deciso, rivalutando gli interessi coinvolti, di regolare diversamente la materia.
Così, con il D.L. 29 dicembre 2010 c.d. Milleproroghe, è stato eliminato l’obbligo di richiesta di licenza al Questore per le postazioni internet e wi-fi nei pubblici esercizi e sono state espressamente abrogate le disposizioni che imponevano gli obblighi citati agli esercenti, rendendo finalmente libero l’accesso alla rete wi-fi.
Nonostante l’esplicita abrogazione di tali obblighi, però, alcuni operatori avevano sottoposto all’attenzione della Fipe delle problematiche operative, nonché alcuni dubbi sulle eventuali responsabilità per gli esercenti ed il rapporto con la disciplina relativa alla privacy.

Nessun obbligo di conservazione dati
Pertanto, la Federazione aveva presentato un quesito all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, chiedendo in particolare: “Gli esercizi e le strutture che ancora dispongono di software in grado di registrare tutti gli utenti che fanno uso della rete wi-fi e di monitorarne la corrispondenza e la navigazione on line si pongono in netto contrasto con la normativa posta a tutela della privacy e del diritto di ogni cittadino alla riservatezza, qualora non sia richiesto preventivamente il consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)?”.
L’Autorità ha risposto lo scorso 5 febbraio confermando totalmente l’interpretazione della Fipe ed affermando la necessità del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, a seguito dell’abrogazione degli obblighi citati.
Pertanto, in primo luogo, gli esercenti che ancora dispongono di strumenti per il monitoraggio e l’archiviazione dei dati possono eliminarli, senza il rischio di alcuna responsabilità, rendendo così realmente libero il servizio di wi-fi offerto; altrimenti, se vogliono continuare ad utilizzare tali sistemi in maniera legittima, sono tenuti a rendere informati i propri avventori dell’utilizzo che viene fatto dei dati monitorati, attraverso la sottoscrizione da parte loro del consenso al trattamento degli stessi, di cui all’art. 13 del Codice.
Giova infine sottolineare che, mentre il rischio di condanna per l’esercente per reati commessi dai propri clienti attraverso la rete wi-fi messa loro a disposizione è pressoché impossibile, dato che la responsabilità penale è personale ed in tali casi non è prevista alcun tipo di responsabilità oggettiva (confermato anche dall’assenza di qualsiasi condanna  per fatti del genere), l’esercente che continua a disporre di software di identificazione e monitoraggio dati, senza preoccuparsi di richiedere il consenso esplicito ai clienti, rischia una sicura  sanzione amministrativa  nella misura compresa fra seimila e 36 mila euro (art. 161 del Codice).

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