L'avvocato. Musica live e di sottofondo: le regole

Le regole che bisogna conoscere per introdurre musica di sottofondo e spettacoli da vivo in un locale pubblico. Gentile Avvocato,sono titolare di un bar e vorrei introdurre nel mio locale un sottofond...

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Le regole che bisogna conoscere per introdurre musica di sottofondo e spettacoli da vivo in un locale pubblico.

Gentile Avvocato,
sono titolare di un bar e vorrei introdurre nel mio locale un sottofondo musicale. Potrebbe indicarmi gli adempimenti necessari e la normativa vigente in materia?

Egregio Signore,
la diffusione, nei locali aperti al pubblico (bar, ristoranti, negozi, ecc.), di musica d’ambiente da ogni tipo di apparecchio, su ogni tipo di supporto o anche dal vivo ha un costo e organi preposti alla riscossione dei tributi a lei connessi: la SIAE (Società italiana degli autori ed editori) e la SCF (Consorzio fonografici). La Siae tutela il diritto d’autore, percepisce quanto è dovuto a chi ha composto musica e brano, la Scf esercita il diritto di chi ha riversato su supporto le opere cioè discografici ed etichette musicali. Entrambe sono riconosciute a livello europeo dalla legge sul diritto d’autore 633/41.

La normativa italiana sui diritti d’autore (LDA 633/41) e le direttive dell’Unione Europea tutelano, sia i “diritti degli autori ed editori” per la composizione dei brani (gestiti da SIAE), sia i diritti degli artisti e dei produttori che realizzano le registrazioni discografiche: i c.d. “diritti connessi discografici”.
Secondo quanto stabilito dagli artt. 73 e 73-bis della Legge 633/1941, il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione è effettuata a scopo non di lucro a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

Di conseguenza l’esercente commerciale che intende attivare un servizio di musica d’ambiente nel proprio locale, dovrà rivolgersi preventivamente alla struttura SIAE competente per il territorio (Sede, Filiale, Agenzia) per stipulare l’abbonamento per la musica d’ambiente, le tariffe applicate sono concordate periodicamente con le Associazioni di Categoria degli utenti rappresentative a livello nazionale e approvate dagli Organi Sociali della SIAE; e, oltre all’obbligo di pagamento del compenso per i diritti spettanti alla SIAE, dovuti all’autore della composizione e all’editore del brano, dovrà provvedere anche al pagamento del compenso per i diritti fonografici (diritti connessi discografici o compenso SCF), ovvero quei diritti dovuti al produttore fonografico (casa discografica/etichetta) per la registrazione discografica, ossia l’incisione su supporto dell’opera musicale. La riscossione dei compensi connessi alla diffusione della musica d’ambiente è demandata ad un apposito consorzio, denominato SCF (società consortile fonografici). SCF è il consorzio che In Italia rappresenta l’industria discografica nella gestione di tali diritti. Il compenso per i diritti connessi discografici è autonomo e indipendente rispetto a quanto dovuto a SIAE. Chi diffonde musica registrata in pubblico deve riconoscerli entrambi, qualunque sia la modalità impiegata.

La misura del compenso per i diritti connessi discografici è stata definita da SCF d’intesa con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei diversi settori coinvolti (distribuzione, commercio, turismo, servizi ecc.). Si è consolidato, così, anche nel nostro paese, un sistema tariffario di riferimento per la musica d’ambiente: un modello unitario per la tutela dei diritti discografici, riconosciuto e condiviso in maniera trasversale dalle diverse associazioni di categoria.

Il compenso per i diritti connessi discografici è dovuto qualunque sia il mezzo utilizzato:  radio, TV cd, cassette, playlist caricate su computer, server o database, radio in store, ritrasmissioni radiofoniche e televisive, oppure sistemi appositamente installati. Tale principio è stato ampiamente riconfermato dalla giurisprudenza, attraverso più  sentenze (es. Sentenza Tribunale di Milano n. 2289/2010 ).
La misura di quanto dovuto per i diritti connessi discografici viene determinata per ogni anno, da SCF ed è generalmente differenziata a seconda della tipologia di esercizio commerciale, e nell’ambito di ciascuna tipologia, a seconda di ulteriori elementi (così, ad esempio, per gli alberghi la misura del compenso è differenziato a seconda delle camere, del numero di “stelle”, per i pubblici esercizi a seconda dei mq di superficie dei locali, ecc.).

Il predetto consorzio, sulla base delle apposite convenzioni stipulate con le diverse associazioni di categoria (FIPE, Federalberghi, AICA, Confcommercio, ecc.), riconosce ai soggetti obbligati riduzioni della misura del compenso, anche in relazione all’esercizio stagionale dell’attività, qualora lo stesso venga corrisposto entro una determinata data, individuata nella convenzione.
In conclusione, qualora la musica diffusa nel locale sia riconducibile ad un produttore fonografico aderente al consorzio, l’esercizio commerciale è tenuto alla corresponsione del compenso; il compenso non è dovuto se i diritti connessi con la musica utilizzata dall’esercizio commerciale sono riconducibili ad un produttore fonografico non aderente al predetto consorzio.

Il consiglio è quello di rivolgersi sempre all’ufficio di competenza territoriale che solitamente risponde alla Siae, e di consultare sempre i siti della Scf (www.scfitalia.it) e della Siae (www.siae.it) per tenersi sempre aggiornati su tariffe ed aliquote e su eventuali agevolazioni previste per legge.

Avv Cinzia Calabrese    Tel. 02/45472838    Fax 02/45472588
L’avvocato Cinzia Calabrese si mette a disposizione per rispondere alle domande inoltrate alla mail cinzia.calabrese@cinlex.it, che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza la rivista Mixer e il sito Mixer Planet a pubblicare i suoi riferimenti, quali nome, cognome e indirizzo di posta elettronica.

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