Il saldo e lo stralcio delle cartelle

I soggetti in difficoltà economica possono definire i carichi con l’Agente della Riscossione, usufruendo di uno sconto considerevole. Al beneficio possono accedere anche i fruitori della “rottamazione...

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I soggetti in difficoltà economica possono definire i carichi con l’Agente della Riscossione, usufruendo di uno sconto considerevole. Al beneficio possono accedere anche i fruitori della “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) che sono decaduti per non aver versato entro il 7 dicembre 2018 le rate del piano di Definizione. Sono escluse le Società egli Enti.

DI CHE SI TRATTA?
La Legge Finanziaria per il 2019 ha introdotto un’agevolazione, riservata solo alle persone fisiche, denominata “Saldo e stralcio” e consistente nella riduzione delle somme dovute per i carichi affidati all’Agente della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Trattasi in particolare dei carichi derivanti:
• dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali;
• dai contributi previdenziali dovuti alle casse professionali o alle gestioni dei lavoratori autonomi Inps.

Chi intende aderire al “Saldo e stralcio” potrà farlo entro il 30 aprile 2019 scegliendo se pagare in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.

I REQUISITI
Le condizioni per poter accedere sono: 
1. ISEE non superiore a 20 mila euro
Le persone fisiche che hanno l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila possono estinguere i propri debiti pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:
• 16% del dovuto con ISEE fino a 8.500 euro;
• 20% del dovuto con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
• 35% del dovuto con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.
A tali importi sono da aggiungere l’aggio e le spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Debitore in stato da sovraindebitamento 
Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione dei beni di proprietà nell’ambito della disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento. Per tali soggetti, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto, con lo stralcio del 90% dell’affidato. Alla domanda di stralcio andrà allegato il decreto di apertura della liquidazione.

2. Debiti definibili
Il provvedimento riguarda i debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:
• di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi, interessi e sanzioni;
• dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Per debiti diversi dai precedenti, rimane la possibilità di aderire alla “rottamazione-ter”.
Per cartelle/avvisi con importi definibili nel “saldo-stralcio” ed importi esclusi, è possibile presentare istanze separate, una per il saldo e stralcio e un’altra per la rottamazione-ter.

COME ADERIRE
Per aderire al “Saldo e stralcio” è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione di adesione:
• via pec alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento, inviando il modello SA-ST debitamente compilato, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, oltre alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
• presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (tranne la regione Sicilia) consegnando il modello SA-ST debitamente compilato e firmato.
I dati attestati dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno verificati dall’Agente della riscossione con l’INPS al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al “Saldo e stralcio”.

ITER

Ipotesi di Accoglimento del “Saldo e stralcio”
In caso positivo, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento. 
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:
• 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
• 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
• 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
• 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
• il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
Alle rate si applicherà un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019. La legge prevede una tolleranza di massimo 5 giorni di ritardo per il pagamento rispetto alla scadenza delle rate.

Ipotesi di mancato accoglimento del “Saldo e stralcio”
In caso negativo l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” con la quale, motivando il diniego al “Saldo e stralcio”, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

Caso particolare: cosa succede a chi ha un ISEE superiore a 20 mila euro 
I soggetti con Isee oltre i 20.000 euro, quindi esclusi dal saldo e stralcio, potranno comunque aderire alla “rottamazione ter”.

Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
Studio Walter Pugliese
tel. 02/36755000
fax 02/83428751
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