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zione di reputazione deve ritenersi comprensiva anche del profilo connesso
all’attività economica svolta dall’ente e alla considerazione che essa ottiene
nel gruppo sociale, sicchè la condotta lesiva può attenere anche al buon nome
commerciale del soggetto giuridico. La lesione della reputazione (commercia-
le, in questo caso) – secondo la Corte di Cassazione - può dunque anche con-
seguire alla narrazione di fatti che concernono comunque la persona offesa,
facendola apparire inadeguata rispetto alla funzione economica che assolve”.
Il procedimento penale era stato originato da una richiesta di rinvio a giudizio
del direttore responsabile di un quotidiano, il quale aveva colposamente con-
sentito la divulgazione di un articolo di stampa in cui si asseriva, contrariamen-
te al vero (e come sottolineato precedentemente), che presso una discoteca
era stato accoltellato un “buttafuori” ad opera di un cliente del locale.
Il Giudice dell’udienza preliminare (GUP), pur ritenendo che anche un ente
collettivo possa essere soggetto passivo di diffamazione e pur considerando
che la notizia non corrispondeva al vero, aveva ritenuto l’irrilevanza penale
del fatto perché il giornalista non aveva ascritto al gestore del locale alcuna
condotta riprovevole, ma si era limitato a narrare un fatto idoneo ad incidere
sull’avviamento commerciale.
Il G.U.P. aveva dunque deciso sulla base di una nozione restrittiva e – secondo
la S.C., erronea - del bene giuridico “reputazione”, non considerando che esso
non è costituito solo dalle qualità personali, ma anche dalla immagine che
un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambito lavorativo: immagine cer-
tamente lesa dalla divulgazione di fatti che ne compromettono l’affidabilità
agli occhi della generalità delle persone.
Naturalmente sono poi da considerare le conseguenze sul piano civilistico di
risarcimento del danno in favore del soggetto leso dal reato, a seguito della
sentenza penale di condanna.
u
Avv. Attilio Pecora
(Consulente legale nazionale Silb-Fipe)
N
L
Si ricorda che i locali associati al SILB-FIPE, in regola
con i versamenti alla S.I.A.E. delle quote associative,
godono della tutela legale gratuita per i casi e alle
condizioni previste.
Info e modulo di richiesta assistenza legale sulla home
page del sito dell’associazione
L’AVVOCATO
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