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Una recentissima sentenza della Supre-
maCorte in tema di art. 659 c.p. (Distur-
bo delle occupazioni o del riposo delle
persone) apre un importante spiraglio
per evitare la condanna dei gestori di
discoteche e di pubblici esercizi per gli
schiamazzi dei clienti.
È noto che in numerose decisioni la
Corte di Cassazione ha ritenuto sus-
sistente la penale responsabilità dei
titolari degli esercizi per le molestie ar-
recate dagli schiamazzi degli avventori.
La sentenza in commento fissa ora un
importante principio, rilevando che “i
rumori provocati dagli avventori dei
locali non possono essere addebitati ai
gestori, ai sensi dell’art. 659 cod. pen.
a titolo di responsabilità oggettiva,
occorre la prova di una colpa e deve,
pertanto, essere possibile per l’imputa-
to provarne l’assenza”.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha
cassato con rinvio una sentenza del Tri-
bunale di Bassano del Grappa con cui
erano stati condannati i gestori di due
esercizi pubblici, rei di avere omesso
di adottare provvedimenti diretti ad
impedire il disturbo alle occupazioni e
al riposo dei residenti nelle zone limi-
trofe dei locali da parte degli avventori
che, per consumare bevande, sostavano
fuori dai rispettivi esercizi e nelle stra-
de pubbliche antistanti ed adiacenti,
provocando schiamazzi e intralcio alla
circolazione stradale.
Nella sentenza del Tribunale cassata
dalla Suprema Corte non erano state
prese in alcuna considerazione le de-
posizioni di alcuni testimoni e degli
stessi Carabinieri sulla collaborazione
prestata dai gestori al fine di risolvere
la questione degli schiamazzi degli
avventori.
Il Tribunale aveva invece l’obbligo di
valutare tali testimonianze, per cui l’af-
fermazione contenuta nella sentenza
che il comportamento dei gestori era
stato negligente è stata ritenuta dalla
Cassazione erroneamente motivata,
proprio per aver tralasciato di conside-
rare le prove emerse a favore dei titolari
degli esercizi.
Da qui la fondamentale e innovativa
statuizione dei Supremi Giudici, se-
condo i quali “i rumori provocati dagli
avventori dei locali non possono essere
addebitati ai gestori, ai sensi dell’art.
659 cod. pen. a titolo di responsabilità
oggettiva, occorre la prova di una colpa
e deve, pertanto, essere possibile per
l’imputato provarne l’assenza”.
A ciò consegue che nei casi in cui il
titolare di un locale appresta ogni op-
portuna e possibile misura per evitare
situazioni di disturbo arrecate dagli
avventori (ad esempio: istituzione di
una vigilanza esterna con personale
appositamente destinato, apposizione
di cartelli di avviso, inviti amplificati
all’interno del locale a non disturbare
uscendo all’esterno, ecc.) - e ne dia
prova – può pervenire ad una sentenza
di assoluzione vedendo esclusa la sua
responsabilità penale ai sensi dell’art.
659 c.p. per la condotta chiassosa della
clientela.
N
on sempre il titolare del locale
è responsabile per gli schiamaz-
zi degl i avventor i : un’ impor -
tante sentenza della Cassazione Penale.
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